IRPEF, TRATTAMENTO INTEGRATIVO ED ASSEGNO UNICO: COSA CAMBIA DAL 01-01-2022

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IRPEF, TRATTAMENTO INTEGRATIVO ED ASSEGNO UNICO: COSA CAMBIA DAL 01-01-2022

Assegno unico e universale

L’Assegno unico e universale (AUU) per i figli presenta le seguenti caratteristiche:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che presentano un’apposita domanda;
  • verrà erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
  • spetterà a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

L’AUU avrà un importo commisurato all’ISEE, ma tale certificazione non è obbligatoria. È infatti consentito al richiedente che non intenda presentare l’ISEE, di presentare la domanda e ottenere l’importo minimo previsto per ciascun figlio (€ 50,00). Come noto, la domanda si presenta online con procedura semplificata, accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS oppure tramite call-center o patronato

Quando verrà pagato l’Assegno unico e universale e cosa sostituirà

La procedura per la trasmissione delle domande è già attiva dal 1° gennaio, ma le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e il beneficio sarà erogato fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

N.B. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 consentono di recuperare le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Cosa cambia in busta paga

Per quanto riguarda la busta paga, avremo le seguenti variazioni:

  • dal 1° gennaio 2022, è ridotto da € 28.000 a € 15.000 il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a € 1.200 annui (€ 100/mese);
  • dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari per i nuclei familiari con figli.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

  • le detrazioni per figli a carico spetteranno solo per figli di età pari o superiore a 21 anni;
  • il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) verrà riconosciuto solo ai soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000;
  • per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non superiore a € 28.000 è previsto un particolare meccanismo di applicazione del trattamento integrativo (vedi tabella);

Misura

Beneficiari

Note

Trattamento integrativo

(€ 1.200 annui)

Soggetti con reddito complessivo non superiore a € 15.000

Confermato il precedente requisito che riconosce il trattamento integrativo solo se l’IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente e assimilati) è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente

Soggetti con reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000

Se la somma delle detrazioni (*) risulta di importo superiore all’IRPEF lorda, sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda fermo restando il limite di € 1.200.

Ulteriore detrazione

(art. 2 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020)

Soggetti con redditi compresi tra € 28.000 e € 40.000

Abrogata dal 2022

(*) Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari); Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati per prestiti o mutui agrari di ogni specie limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti per mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Come per il passato, il trattamento integrativo sarà corrisposto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in maniera automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate, salvo rinuncia espressa dell’interessato (con possibilità di recuperarlo nell’anno successivo in dichiarazione dei redditi, se spettante) ovvero scelta di ricevere l’importo col conguaglio di fine anno. Da ultimo, si segnala che in linea con i precedenti interventi che mirano a ridurre il cuneo fiscale in busta paga, è prevista per il solo anno 2022, la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali.

Criticità e dubbi

Indubbiamente le maggiori criticità e i dubbi più diffusi attengono la spettanza del trattamento integrativo per i soggetti con redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 (art. 1 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020 nella nuova formulazione prevista dall’art. 1, c. 3, L. 234/2021). Per tale fattispecie, infatti, non è ancora chiaro se l’erogazione del trattamento sia compito del sostituto d’imposta o se, al contrario, la verifica vada effettuata al momento in cui il lavoratore presenta la dichiarazione dei redditi, quindi nell’anno successivo. Nel primo caso il sostituto d’imposta/datore di lavoro sarebbe investito di un adempimento particolarmente complesso, che richiede la conoscenza di dati che, specialmente a inizio anno, neanche il lavoratore riuscirebbe a fornire con precisione. A ciò si aggiunge la specificità delle detrazioni che entrano in gioco nel calcolo del trattamento in parola, trattandosi di spese che tradizionalmente transitano nella dichiarazione dei redditi e non passano dal datore di lavoro. Su questo aspetto si auspica un sollecito intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, anche in merito al riferimento che la norma originaria fa alle spese “sostenute fino al 31 dicembre 2021” (DL 3/2020 conv. in L. 21/2020 come modificato dall’art. 1, c. 3, L. 234/2021) e che porta a ritenere che l’erogazione del trattamento integrativo, se effettuata dal datore di lavoro, dovrà necessariamente tenere conto di una dichiarazione in cui il dipendente certifichi al datore di lavoro le detrazioni a cui ha diritto, ferma restando la facoltà di chiederne la non applicazione in busta paga. Tale scelta eviterebbe al lavoratore il rischio di dover restituire in dichiarazione dei redditi gli importi eventualmente percepiti in eccesso o non spettanti.

Fase preparatoria

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in queste prime settimane del 2022 alle aziende si suggerisce di informare i dipendenti sulle novità intervenute ed eventualmente sollecitarli alla presentazione delle domande per l’Assegno unico, allo scopo di evitare spiacevoli ritardi nell’erogazione della prestazione e la conseguente diminuzione della liquidità famigliare percepita. Successivamente, sarà opportuno predisporre e fornire ai dipendenti la modulistica necessaria ad esprimere la scelta delle detrazioni loro spettanti, salvo variazioni che presumibilmente si renderanno necessarie in corso d’anno e che troveranno assestamento nel conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente.