Accordo sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione è scritto che gli “esonerati” ante 31/12/96 (ex art. 95 D. Lgs. 626/94) devono frequentare l’aggiornamento entro 24 mesi. Ma chi ha fatto il “vecchio” corso ex D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni quanto tempo ha per frequentare il primo aggiornamento? Deve farlo subito o anch’egli ha 24 o 12 mesi di tempo?
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come
datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’
Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 7. di tale Accordo l’
aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del
D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Per quanto sopra detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato, il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun corso di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24 mesi i termini di scadenza entro cui sono tenuti ad
aggiornarsi perché diversamente sarebbe stato concesso a loro di potersi aggiornare, come accade per gli altri, entro il 2017 e cioè addirittura giusto ben venti anni dopo di quando hanno potuto usufruire dell’esonero (1997). Non sarebbe stato un po’ troppo?