Aggiornato il “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”

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Aggiornato il “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”

 

La nuova versione mostra come in questi mesi del 2020 siano poche le modifiche dirette al testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

La prima modifica riguarda l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

L’inserimento di circolari, decreti attuativi e decreti direttoriali

Al di là delle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sono state inserite nel documento diversi provvedimenti e norme circolari, nella maggior parte dei casi correlati all’emergenza COVID-19.

Ne segnaliamo alcune:

Le modifiche normative del decreto legislativo 81/2008

La prima modifica riguarda l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Nello specifico il comma 6 riporta come i medico debba fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e ove ne riccorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela del dipendente interessato   Decreto 81: in vigore il decreto di attuazione della direttiva 2017/2398”.

 

Riportiamo integralmente il nuovo comma 6 dell’articolo 242 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Titolo IX Sostanze pericolose – Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione III Sorveglianza sanitaria):

 

Una seconda modifica riguarda, l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Una terza modifica riguarda poi l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3’; la nota 0a) è così formulata: ‘0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica’”.

 

Infine è stato modificato l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

 Interpelli del 2020