(Allegato XIII )
ALLEGATO XIII
Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della
valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto
legislativo.
Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei
lavoratori nei cantieri
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione,
essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone
condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3 La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una
dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle
vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita' e di ergonomia
per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1 I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda,
dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo
di docce e' di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua
corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da
salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5
lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni
mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per
l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita' di strutture
idonee aperte al pubblico, e' consentito attivare delle convenzioni
con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di
servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
4. Locali di riposo e di refezione
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di
sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella
stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in
buone condizioni di pulizia.
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori
devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande
ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicita'.
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in
quantita' sufficiente nei locali occupati, nonche' nelle vicinanze
dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione cosi' come nei locali
chiusi di lavoro e' vietato fumare.
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso
spogliatoi, locali di riposo e refezione
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40,
l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da
serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario,
sara' integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi
igienico-assistenziali, e' consentito esclusivamente ad inizio
cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione
dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi
igienico-assistenziali, e' consentito nei cantieri stradali di
rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni
fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita
l'attivita' di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle
disposizioni di seguito riportate.
1. Porte di emergenza
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da
non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come
porte di emergenza.
2. Areazione
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre
quantita' di aria. Qualora vengano impiegati impianti di
condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a
correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile,
di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da
detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porle e portoni
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso
dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e
dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e'
da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un
portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette
contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo
sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di
sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili e accessibili.