ALLEGATO XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

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ALLEGATO XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

(Allegato XIII )
                            ALLEGATO XIII
 Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

  1.  I  luoghi  di  lavoro  al  servizio  dei  cantieri edili devono
rispondere,  tenuto  conto delle caratteristiche del cantiere e della
valutazione  dei  rischi,  alle norme specifiche nel presente decreto
legislativo.

Prescrizioni  per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei
                       lavoratori nei cantieri
  1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
  1.1.  I  locali  spogliatoi  devono disporre di adeguata aerazione,
essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione  fredda,  muniti  di  sedili  ed  essere  mantenuti in buone
condizioni di pulizia.
  1.2.  Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di  attrezzature che
consentano  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
  1.3  La  superficie  dei locali deve essere tale da consentire, una
dislocazione  delle  attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle
vie  di  uscita rispondenti a criteri di funzionalita' e di ergonomia
per  la  tutela  e  l'igiene  dei  lavoratori,  e  di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.
  2. Docce
  2.1  I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda,
dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
ed  essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo
di docce e' di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
  3. Gabinetti e lavabi
  3.1.  I  locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua
corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
  3.2.  I  servizi  igienici  devono  essere  costruiti  in  modo  da
salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
  3.3.  I  lavabi  devono  essere  in  numero  minimo  di  uno ogni 5
lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
  3.4.  Quando  per  particolari  esigenze  vengono  utilizzati bagni
mobili  chimici,  questi  devono  presentare  caratteristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
  3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per
l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita' di strutture
idonee  aperte  al pubblico, e' consentito attivare delle convenzioni
con  tali  strutture  al  fine  di  supplire all'eventuale carenza di
servizi  in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
  4. Locali di riposo e di refezione
  4.1.  I  locali  di  riposo e di refezione devono essere forniti di
sedili  e  di  tavoli,  ben  illuminati,  aerati  e  riscaldati nella
stagione  fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in
buone condizioni di pulizia.
  4.2.  Nel  caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori
devono  disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande
ed  eventualmente  di  attrezzature  per  preparare  i  loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicita'.
  4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in
quantita'  sufficiente  nei  locali occupati, nonche' nelle vicinanze
dei posti di lavoro.
  4.4.  Nei  locali  di  riposo  e di refezione cosi' come nei locali
chiusi di lavoro e' vietato fumare.
  5.  Utilizzo  di  monoblocchi  prefabbricati  per  i  locali ad uso
spogliatoi, locali di riposo e refezione
  5.1.  Non  devono  avere  altezza netta interna inferiore a m 2.40,
l'aerazione  e  l'illuminazione  devono  essere  sempre assicurate da
serramenti  apribili;  l'illuminazione  naturale,  quando necessario,
sara' integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
  6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
  6.1.    L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali   servizi
igienico-assistenziali,   e'   consentito  esclusivamente  ad  inizio
cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione
dei servizi di cantiere veri e propri.
  6.2.    L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali   servizi
igienico-assistenziali,   e'  consentito  nei  cantieri  stradali  di
rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni
fra  loro  molto  lontane  in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

           Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri
  1.  I  posti  di  lavoro  all'interno dei locali in cui si esercita
l'attivita'  di  costruzione,  tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere  e  della  valutazione  dei  rischi,  devono soddisfare alle
disposizioni di seguito riportate.
  1. Porte di emergenza
  1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
  1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da
non  poter  essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
  1.3.  Le  porte  scorrevoli  e le porte a bussola sono vietate come
porte di emergenza.
  2. Areazione
  2.1.  Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre
quantita'   di   aria.   Qualora   vengano   impiegati   impianti  di
condizionamento  d'aria  o  di  ventilazione  meccanica,  essi devono
funzionare  in  modo  tale  che  i  lavoratori  non vengano esposti a
correnti d'aria moleste.
  2.2.  Ogni  deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente  un  rischio  per  la  salute  dei  lavoratori a causa
dell'inquinamento   dell'aria   respirata   devono  essere  eliminati
rapidamente.
  3. Illuminazione naturale e artificiale
  3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile,
di  sufficiente  luce  naturale  ed  essere dotati di dispositivi che
consentano  un'adeguata  illuminazione  artificiale  per  tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
  4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
  4.1.  I  pavimenti  dei  locali non devono presentare protuberanze,
cavita'  o  piani  inclinati  pericolosi;  essi  devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
  4.2.  Le  superfici  dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali  devono  essere  tali  da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene.
  4.3.  Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente  vetrate  nei  locali  o nei pressi dei posti di lavoro e
delle  vie  di  circolazione  devono  essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da
detti  posti  di  lavoro  e  vie  di circolazione, in modo tale che i
lavoratori  non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi.
  5. Finestre e lucernari dei locali
  5.1.  Le  finestre,  i  lucernari  e  i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in  maniera  sicura.  Quando  sono  aperti  essi  non  devono  essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
  5.2.  Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne   consentano  la  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori  che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
  6. Porle e portoni
  6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle  porte  e  dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso
dei locali.
  6.2.  Un  segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
  6.4.  Quando  le  superfici trasparenti o translucide delle porte e
dei  portoni  sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e'
da  temere  che  i lavoratori possano essere feriti se una porta o un
portone  va  in  frantumi,  queste  superfici  devono essere protette
contro lo sfondamento.
  7. Vie di circolazione
  7.1.  Quando  l'uso  e  l'attrezzatura dei locali lo richiedano per
assicurare  la  protezione  dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
  8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
  8.1.  Le  scale  ed  i marciapiedi mobili devono funzionare in modo
sicuro.
  8.2.  Essi  devono  essere  dotati  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza.
  8.3.  Essi  devono  essere  dotati  di  dispositivi  di  arresto di
emergenza facilmente identificabili e accessibili.