Antiriciclaggio e Titolare effettivo: Obbligo aggiornamento registro delle imprese

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Antiriciclaggio e Titolare effettivo: Obbligo aggiornamento registro delle imprese

Con la istituzione del “Registro dei titolari effettivi” aumentano gli adempimenti in capo alle imprese tenute alla registrazione alle Camere di commercio.

Dalla entrata in vigore del 1° comma dell’art.21 del Decreto legislativo 90/17, in pratica dal 4 luglio u.s., gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica e tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, a cominciare da tutte le società di capitale, sono obbligati ad acquisire, comunicare  e conservare per almeno un quinquennio, adeguate informazioni, mirate e specifiche sulla titolarità effettiva dell’impresa.

Questo in passato era un onere cui erano già tenuti gli amministratori di attività economiche, quando si presentavano presso il commercialista per la tenuta della contabilità, da un avvocato o notaio per istruire o certificare una transazione di natura patrimoniale, ovvero in banca per l’avvio di un rapporto di conto.

La sostanziale novità di oggi sta nel fatto che questa informazione relativa alla figura del “titolare effettivo” assume un carattere permanente, andando ad alimentare l’apposita e nuova sezione del “Registro delle imprese” di una informazione ritenuta di fondamentale importanza ai fini dell’antiriciclaggio.

 

Norma di attuazione

Al netto delle sanzioni per eventuali omesse denunce[1] e modalità di comunicazione in forma telematica già previsti dagli artt.21 e 22 del decreto in commento, è prevista la emanazione di apposito decreto del Mef di concerto con il dicastero dello Sviluppo economico, dove saranno stabilite una serie di adempimenti – ex 5° comma art.22 del decreto – come:

  • La decorrenza e le modalità con la quale effettuare le comunicazioni riguardanti la “titolarità effettiva”;
  • Le modalità con le quali saranno rese possibili le procedure di accesso ai dati ed informazioni sulla “titolarità effettiva delle imprese” ai soggetti a ciò abilitati;
  • Le modalità di consultazione delle informazioni ovvero i requisiti di accreditamento;
  • I termini, la competenza e le modalità di svolgimento della procedura volta a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso.

Gli stessi adempimenti, secondo modalità e termini ben definiti nel decreto di cui trattasi, sono previsti per i Trust. Le informazioni di cui all’art.22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario.

Eventuali omissioni al riguardo scontano la medesima procedura sanzionatoria di cui all’art.2630 de cc.