In data 21 Dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 215/2021 (conversione del D. L. 164/2021) “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro”, con la finalità di aumentare il controllo in materia di sicurezza e migliorare il sistema di prevenzione.
In particolare, il Legislatore è intervenuto sulla figura del preposto (chi è il preposto) e nel dettaglio sugli artt. 18 e 19 del D.Leg. n. 81/08 per specificare le funzioni ad esso attribuite, assumendo così nel contesto di gestione della sicurezza aziendale un ruolo centrale accanto a quello del Datore di Lavoro e Dirigente.
A seguito della L. n. 215/2021 il preposto ha l’obbligo di intervenire qualora rilevasse “comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartire dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”.
Per questo motivo qualora rilevasse da parte dei lavoratori comportamenti non conformi alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, potrà “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”. Inoltre, potrà interrompere l’attività del lavoratore, informando i superiori diretti “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite”.
In aggiunta, avrà l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa, segnalando al Datore di Lavoro e al Dirigente, qualora rilevasse delle anomalie “dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”.
La L. n. 215/2021 introduce nell’art. 18 del D. Legs. 81/08 l’obbligo da parte del Datore di Lavoro e del Dirigente “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Inoltre, la legge conferisce maggiore importanza alla sua figura in quanto stabilisce che in caso “di attività in regime di appalto e subappalto i datori di lavori appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
In questo modo il Datore di Lavoro dovrà cooperare per la gestione della sicurezza aziendale individuando sempre la figura del preposto.
La nuova legge riconosce maggiore importanza al ruolo anche a livello economico, infatti la L. n. 215/2021 prevede che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”.
Pertanto, la carica di preposto verrà adeguatamente retribuita a seconda del settore di appartenenza e agli accordi collettivi di lavoro. Per questo bisognerà aspettare il rinnovo degli accordi collettivi di lavoro che stabilirà la retribuzione.
Inoltre “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”, perciò il legislatore ha optato per una maggiore tutela del ruolo.
In più, ha stabilito che il mancato aggiornamento biennale del preposto sarà sanzionato al Datore di Lavoro e Dirigente attraverso l’arresto da due a quattro mesi con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Invece il preposto che non adempirà ai suoi obblighi sarà sanzionato “con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200
La legge di riforma ha stabilito che la formazione dei preposti deve “essere svolta interamente in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (art. 37 comma 7-ter del D.Lgs 81/08 riformato).
Cosa si intende per formazione in presenza del preposto?
Al riguardo, la Commissione conferma che l’obbligatoria modalità “in presenza” deve essere considerata validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come videoconferenza sincrona. L’elemento caratterizzante della formazione in presenza, rispetto alla formazione e-learning, sarebbe, secondo la Commissione, la possibilità, di cui dispone il discente, di avere un rapporto diretto con il docente e poter interloquire con lui in tempo reale, “essendo ininfluente, ai fini del rispetto della norma che parla solo di “presenza”, se tale l’interlocuzione in tempo reale venga realizzata in presenza fisica o in video conferenza sincrona”.
Nel caso di presenza di “preposti di fatto”, l’orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell’attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sarebbe dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovraintendevano alle attività produttive.
Ciò, secondo la Commissione avrebbe sicuramente indebolito l’attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall’altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.
Nomina dei preposti: atto scritto?
Secondo la Commissione, vista la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale dell’obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, è necessario che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, almeno a fini probatori (altrimenti, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l’attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto).
Obblighi del preposto
La Commissione si sofferma anche sulle novità introdotte dalla riforma del preposto avvenuta con Legge Fiscale sugli obblighi di questa figura, sottolineando due novità. La prima, introdotta con il nuovo testo della lettera a) del comma 1, ed in particolare, con la nuova lettera f-bis) all’art. 19 del D.Lgs 81/08.
Riforma del Preposto: le novità
Le grandi novità rispetto al vecchio test, spiega la Commissione, consistono nel:
aver introdotto, tra gli obblighi di vigilanza e di sovrintendenza, l’intervento diretto del preposto sul lavoratore per fargli “modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” e “l’interruzione” da parte del preposto “dell’attività del lavoratore, in caso di mancata attuazione delle disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza”.
aver richiesto al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle “deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo”, e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate” ai fini di un loro intervento risolutivo (nuova lettera f-bis), aggiunta ex novo all’art.19) .
La Commissione chiarisce poi alcuni dubbi circa gli obblighi del preposto. Li riportiamo di seguito in forma di domanda-risposta.
Riforma del Preposto: cosa non cambia?
Secondo la Commissione la riforma non ha modificato gli aspetti generali dell’istituto della vigilanza sotto il profilo organizzativo: non ha innovato le regole in ordine al numero dei preposti che devono essere individuati dai datori di lavoro o dai dirigenti, né ha modificato la natura della vigilanza in ordine ai tempi da dedicare alle attività di controllo.
Riforma del Preposto: serve la presenza continuativa?
Secondo la Commissione, l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro, anche perché, osserva la Commissione “quando la presenza di un preposto deve essere continuativa rispetto ad una attività di lavoro tale presenza continuativa viene espressamente prevista dalla legge” come nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali che a norma dell’art. 123 del D.Lgs.81/08 o nel caso di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (D.P.R 14 settembre 2011, n. 177).
Attività con un solo lavoratore: chi è il preposto?
Secondo la Commissione un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.
Lavoratori fuori sede: cosa fa il Preposto?
In caso di lavoratori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l’obbligo di vigilanza di cui all’art. 19, che è un obbligo irrinunciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro
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