Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2024, n. 8282

Non sei razionale ( e va bene così)
5 Maggio 2025
Dimissioni per fatti concludenti: come funziona la procedura e cosa deve verificare il datore di lavoro
6 Maggio 2025

Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2024, n. 8282

Investito dal mulettista in fase di manovra: responsabile il titolare dell’impresa per mancato aggiornamento del DVR

 

Con la Sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2024, n. 8282, la S.C. si sofferma sul tema della responsabilità del datore di lavoro dell’impresa per carenze del DVR imputabili al precedente datore di lavoro.
Responsabile dell’infortunio era stato considerato il direttore di un gruppo operante nel settore della grande distribuzione alle dipendenze dell’amministratore delegato.
La Cassazione ha disatteso la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata attribuita all’imputato la responsabilità dell’infortunio, non essendosi tenuto conto del fatto che il DVR era stato redatto dal precedente datore di lavoro e che, al momento dell’infortunio, l’imputato era subentrato nella posizione di garanzia da soli quattro mesi e non aveva alcun obbligo giuridico di provvedere alla redazione di un nuovo documento.

La S.C. ha, diversamente, affermato che l’obbligo di intervenire per colmare le carenze del DVR originario è di carattere generale ed è connesso all’assunzione della posizione di garanzia e delle responsabilità originate da tale funzione, mentre la previsione di cui all’art. 29, che àncora l’aggiornamento del DVR alla ricorrenza di alcune specifiche situazioni, è dettata per l’ipotesi in cui non vi sia alcun avvicendamento nella posizione di garanzia.

In tale ottica l’obbligo primario, non delegabile da parte del datore di lavoro per espressa disposizione normativa (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), è quello della valutazione dei rischi e della individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli, nonché della redazione del documento che tali valutazioni e prescrizioni consacra. La valutazione dei rischi, definita dall’art. 2 lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008, è costituita dall’analisi globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei – lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Tale valutazione deve essere consacrata in un documento, che, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 deve avere anche certe caratteristiche e deve essere adottato nel caso di costituzione di nuove imprese nel termine di 90 giorni. Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro, dunque, nell’assolvere all’obbligo giuridico di gestione dei rischi presenti nella organizzazione, deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione,  potendo, all’esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate. Resta inteso che ove tale analisi rilevi criticità, egli è tenuto a porvi rimedio, modificando di conseguenza il DVR, esponendosi, in caso di inottemperanza, alle sanzioni di legge.