Dallo scorso 2 marzo è entrato in vigore in tutti i suoi punti il regolamento europeo sui tachigrafi nel settore del trasporto su strada che impone al datore di lavoro di garantire ai propri conducenti una formazione e un’istruzione adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, siano essi digitali o analogici. Non solo: si chiede alle stesse aziende di effettuare controlli periodici sul loro corretto utilizzo da parte degli stessi conducenti. In sostanza, la nuova normativa chiede conto alle aziende di autotrasporto delle modalità attraverso le quali esse si impegnano nella formazione dei conducenti.
Cosa c’è di nuovo? Che la formazione diventa davvero obbligatoria (non solo informazione ma formazione) perché è alle imprese che si chiede conto della preparazione dei propri conducenti, aumentando di conseguenza la responsabilità del datore di lavoro sull’operato del proprio dipendente. Ciò tutela maggiormente l’autista nei confronti della legge e dell’azienda di cui è alle dipendenze.
Detto questo, bisogna tenere conto che il Regolamento, per quanto sia già in vigore, necessita di una norma di carattere operativo in grado di stabilire con esattezza COME deve essere realizzata tale formazione.
La norma ha il compito di rendere note le specifiche di attuazione del regolamento 165/2014/UE, indicando esattamente:
Il tachigrafo digitale è una sorta di scatola nera progettata per autobus e mezzi pesanti che permette di tenere traccia delle ore di guida, riposo, lavoro e disponibilità dei conducenti. Si compone, infatti, di un orologio interno, che – tramite gli impulsi che gli arrivano da un sensore – è in grado di calcolare la distanza percorsa dal veicolo in un determinato periodo temporale, memorizzando, inoltre, le informazioni relative alla velocità, agli eventi, ai guasti e tutti i dati tecnici maggiormente rilevanti. Esse restano nella memoria interna del sistema per almeno un anno.
La legge prevede che debba essere obbligatoriamente installato su tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, e su tutti gli autobus con oltre 9 posti, conducente incluso, circolanti nell’area comunitaria europea.
Con l’entrata in vigore del regolamento comunitario, la formazione diventa davvero obbligatoria: alle imprese si chiede conto della preparazione dei propri conducenti e, di conseguenza, aumenta la responsabilità del datore di lavoro sull’operato del proprio dipendente che – in questo modo – viene maggiormente tutelato. Addirittura, l’impresa è obbligata a fornire all’autista il materiale per tenere le registrazioni con un numero sufficiente di fogli di registrazione (dischi conformi al modello omologato) sulla base del lavoro da svolgere, ma anche della possibilità che qualcuno si danneggi oppure che venga ritirato per un controllo. Se il cronotachigrafo è digitale, l’impresa deve fornire sufficiente carta termica per la stampa dei dati durante i controlli su strada. Tali fogli dovranno essere conservati e riprodotti in copie da distribuire ai conducenti che lo richiedono. Nel caso di cronotachigrafi digitali, bisogna fornire agli autisti una stampa dei dati.
Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
Sono previste sanzioni in caso di:
– inserimento di fogli di registrazione del tipo non omologato;
– omessa compilazione dei dati da inserire manualmente sul foglio di registrazione (nome e cognome, data, chilometri iniziali, ecc..);
– utilizzazione di un foglio di registrazione deteriorato, illeggibile o sporco;
– irregolarità nella corrispondenza dell’ora effettiva con quella di registrazione (ad esempio, per ora legale o per distacco alimentazione a seguito di riparazione in officina);
– impossibilità di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e dell’ultimo giorno di guida della settimana precedente che ha lavorato;
– il permanere del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purché la sovrapposizione dei tracciata sia chiaramente identificabile.
Più nel dettaglio, il regolamento [2] sancisce anche la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai propri autisti, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di limitare questa responsabilità ai casi in cui l’azienda:
Queste, dunque, le linee guida dettate dall’Unione Europea. L’Italia, tuttavia, non ha ancora reso note le specifiche di attuazione. Restano, cioè, ancora senza risposta due interrogativi fondamentali:
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