Dlgs 81/08 e Covid-19 la responsabilità del datore di lavoro

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Dlgs 81/08 e Covid-19 la responsabilità del datore di lavoro

E l’art. 1, comma 15, del d.l. n. 33/2020 stabilisce che “il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali … che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. E’ importante “comprendere quale ruolo i protocolli potrebbero ricoprire in sede di valutazione della colpa del datore di lavoro ovvero la correlazione  tra il comportamento realmente  adottato e quello prescritto da una regola cautelare scritta  o non scritta  atta a  prevedere e prevenire un  danno per il lavoratore (artt. 2087 c.c. e 43 c.p.)”.

 

Uno studio approfondito è stato affrontato l’eventuale “colpa” del datore di lavoro, in un saggio pubblicato su “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista dell’Osservatorio Olympus e pubblicazione semestrale dell’ Università degli Studi di Urbino.

 

Il saggio, dal titolo “La colpa del datore di lavoro nello scenario del Covid-19” e a cura di Sabato Rozza (Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro – Università di Roma “La Sapienza”), ci ricorda che la colpa deve trovare  la sua entità nella nella “distanza tra il comportamento  adottato e quello prescritto dalle regole cautelari suggerite nei protocolli regionali, interregionali e nazionali di cui all’art. 29 bis del d.l. n. 23/2020”. Tuttavia – come indicato nell’abstract del contributo – il “carattere elastico ed aperto delle cautele suggerite dai protocolli non esclude la responsabilità del datore di lavoro anche per violazione di regole non scritte di diligenza, prudenza e perizia”.