Eliminato l’Obbligo del Registro Antiriciclaggio della Clientela

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Eliminato l’Obbligo del Registro Antiriciclaggio della Clientela

 

Il D.lgs. 90-2017 ha apportato notevoli modifiche al Titolo II del D.lgs. 231/07 abrogando di fatto gli obblighi di registrazione previsti dagli art. 36 e 38 del D.lgs. 231/07 per la categoria dei Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, CED).

In particolare, con l’introduzione del D.lgs. 90-2017 è venuto meno l’obbligo da parte del professionista di istituire e di tenere aggiornato un Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio (Registro Antiriciclaggio).

A partire dal 04 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 90-2017, i Professionisti, pertanto, non avranno più l’obbligo della gestione del Registro della Clientela e non potranno più essere sanzionati per la mancata istituzione e/o la non corretta tenuta del Registro Antiriciclaggio.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni relative all’istituzione e alla tenuta del Registro Antiriciclaggio commesse antecedentemente all’entrata in vigore della normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, l’art. 69 del D.lgs. 90-2017, chiarisce che per effetto della successione delle leggi nel tempo, il Professionista non potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del D.lgs. 90-2017 non costituisce più illecito.

Permangono, tuttavia, anche per il passato, gli obblighi di conservazione della documentazione, che il professionista deve acquisire per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Quindi, pur essendo stato eliminato l’obbligo formale e burocratico di registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in uno specifico registro antiriciclaggio, rimangono ancora validi, contestabili e sanzionabili per il professionista gli obblighi di conservazione di una copia della documentazione acquisita nel corso delle attività di adeguata verifica della clientela.

Entrata in vigore e favor rei

Alcune disposizioni del Dlgs n. 90/2017 – in special modo quelle relative al nuovo sistema sanzionatorio – entreranno in vigore immediatamente e grazie al principio del favor rei potranno mitigare gli effetti delle previgenti norme in materia di sistema sanzionatorio. Altre, invece, dovranno attendere, prima di produrre effetti, l’emanazione di una serie di decreti attuativi o istruzioni.

Particolarmente importante è proprio il principio del favor rei, in base al quale nessuno può essere sanzionato, sia a livello penale che amministrativo, per un fatto che, alla data di entrata in vigore del decreto, non costituisce più illecito.

Inoltre, alle violazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commissione del fatto, se più favorevole, compreso il pagamento in misura ridotta. Praticamente, ciò vuol dire che per gli illeciti già perpetrati, se non passati in giudicato, si applicherà la norma più favorevole fra quella previgente e quella di nuova introduzione.

Inasprimento sistema sanzionatorio

Ma il vero nucleo centrale del nuovo decreto Antiriciclaggio è rappresentato da un inasprimento del sistema sanzionatorio a carico di chi si sottrae all’obbligo di verifica della clientela e di segnalazione all’Autorità competente d eventuali operazioni ritenute sospette e riconducibili ad attività criminose o destinate a finanziare attività terroristiche.

Nello specifico, l’impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, in base alle nuove regole, risulta così delineato:

  • è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa (3.000 euro) nei casi di violazione dell’obbligo di segnalazione da parte dei soggetti obbligati;
  • e di una sanzione amministrativa a misura fissa (da 30.000 a 300.000) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Le sanzioni si applicheranno a tutti i soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

 

Controlli della Guardia di Finanza

Altro aspetto saliente del Dlgs 90/2017 è la piena utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza nel corso di controlli ed ispezioni antiriciclaggio.

Con il recepimento della VI direttiva Ue vi è l’inclusione espressa dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto al riciclaggio.

Per tali ragioni, i controlli effettuati dalla GdF diventano efficaci anche per l‘accertamento tributario. Le Fiamme gialle, così, potranno eseguire verifiche su alcuni dei soggetti vigilati previa intesa con le autorità di settore.