L’Inl fornisce ulteriori chiarimenti, in forma di Faq, sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, ex art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021, che ribadisce interessare esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Esclusi gli gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.
La strada è quella delle risposte alle domande pervenute all’Ispettorato, che ha già trattato il tema nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022.
Prime Faq sull’obbligo di comunicazione
Le Faq sono condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, che si è espresso con nota prot. 729 del 26 gennaio 2022, e potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.
ETS
Gli Enti del Terzo settore laddove svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Prestazioni di natura intellettuale
Sono escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
Incaricato alla vendita occasionale e procacciatore d’affari occasionale
Le aziende di vendita diretta a domicilio, sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale. Come pure la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale.
Ciò, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota prot. n. 29 dell’11.01.2022). I casi citati, invece, percepiscono redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986.
Attività da remoto
L’adempimento va effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, restano escluse le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Spettacoli
I lavoratori autonomi dello spettacolo non sono tenuti all’adempimento poiché già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione dell’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
ITS
Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali non devono assolvere all’obbligo, poiché l’attività istituzionale non è qualificabile quale attività di impresa.
Ulteriori esclusioni
Infine, sono esclusi dall’adempimento:
- gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.