Faq Dl Covid. Fragili: diritto allo Smart working non prorogato

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Faq Dl Covid. Fragili: diritto allo Smart working non prorogato

Il ministero del Lavoro ha reso disponibili le Faq sulle disposizioni del Dl Covid (Dl 24 del 3 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), pubblicato in GU.

Nel testo del decreto non c’è la proroga al 30 giugno della norma che prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La disposizione era presente nella bozza del decreto legge.

Pertanto, come spiegato da una delle Faq del ministero del Lavoro aggiornate dopo l’entrata in vigore del decreto 24/2022, resta fissato al 31 marzo 2022 il termine del diritto citato.

La mancata proroga si registra anche per il lavoro pubblico: lo smart working semplificato per i lavoratori fragili del settore pubblico finisce con l’entrata di aprile.

Sono stati prorogati al fine giugno solo i termini delle disposizioni che riguardano la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Resta al 31 marzo la scadenza di un’altra disposizione per fragili o disabili gravi nel caso siano impossibilitati a prestare attività in smart working: per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, inclusi i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto fino al 31 marzo 2022.

Atre Faq del ministero sul lavoro agile

Nella prima risposta è ribadita la proroga della procedura semplificata: il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è prorogato fino al 30 giugno 2022.

È, pertanto, utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Resta inalterata la piattaforma da utilizzare per l’invio della comunicazione.

Sulla comunicazione massiva semplificata adottata per la situazione emergenziale, il ministero spiega che i datori di lavoro del settore privato devono continuare, fino alla fine dello stato di emegenza, ad indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working.

Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione massiva semplificata, qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione massiva o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell’insorgere della pandemia.