La norma di riferimento è la Legge 28 luglio 2016 n. 154 concernente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.”
In particolare l’articolo 12 prevede che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi possa essere esercitata, oltre che da particolari categorie di iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214), anche da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Il medesimo articolo 12 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento del suddetto attestato.
In altre parole la legge 154/16 arricchisce il campo della formazione regolamentata con una nuova attività professionale normata.
Tali disposizioni presentano evidenti criticità in quanto non prevedono specifiche norme riguardo alla fase transitoria volte a regolare l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo di acquisizione dell’attestato di idoneità da parte delle nuove imprese del settore.
Dopo una lunga e complessa trattativa con il Ministero delle politiche agricole il 22 febbraio 2018 si è raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni che, oltre a regolamentare i nuovi corsi per il rilascio dell’attestato necessario all’esercizio dell’attività di Manutentore del verde, definisce i titoli di studio, i titoli professionalizzanti, l’attività svolta nel settore che consentono l’esonero parziale o totale della frequenza dei corsi.
A) Descrizione dell’attività di Manutenzione del verde
L’attività di Manutenzione del verde è definita in base a classificazioni e descrittori utilizzati nell’ambito del Quadro Nazionale delle qualificazioni Regionali (QNQR).
Nella tabella che segue la descrizione dell’attività e della relativa figura professionale
Attività di Manutenzione del verde | |
SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE | Agricoltura, silvicoltura e pesca |
CODICI ATECO 2007 | 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) |
CODICE CP 2011 | 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali |
PROCESSO DI LAVORO | Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini |
AREE DI ATTIVITA’ | ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini
ADA.1.242.805 — Costruzione di aree verdi, parchi e giardini. |
B) Standard professionali
L’Accordo definisce il Manutentore del verde quale figura in grado di
L’accordo, individua gli standard professionali in relazione a due ambiti di competenza:
Ogni competenza è a sua volta articolato in abilità e conoscenze.
C) Standard formativi
a) Premessa
In premessa occorre ricordare che i percorsi regolamentati dall’Accordo del 12 giugno 2014 non riguardano
Questi soggetti sono già in possesso della qualificazione per Manutentore del verde.
Riguardo alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154 (25 agosto 2016), al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, sono esonerate dalla frequenza del corso le seguenti figure:
a condizione che dimostrino un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. L’accordo precisa che anche in caso di durata superiore all’anno, l’apprendistato svolto è equiparato comunque ad un solo anno di esperienza lavorativa.
La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo (ossia entro il 22 febbraio 2020).
b) Requisiti per l’accesso al percorso formativo
I requisiti di accesso
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che dovrà essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
c) Percorsi formativi
1) Percorso standard
Durata minima dei percorsi | 180 ore |
Quota di attività pratiche | Almeno 60 ore |
Assenze | Non superiore al 20% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica |
2) Percorsi ridotti
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ovvero le procedure di riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.
d) Esame finale
Per essere ammessi agli esami i soggetti devono aver frequentato non meno dell’80% del percorso formativo.
Accedono altresì agli esami i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.
Spetta alle singole Regioni e Province autonome definire la composizione delle commissioni d’esame e delle prove di esame, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
e) Certificato finale
Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale indispensabile per l’esercizio dell’attività di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
f) Soggetti che erogano i percorsi formativi
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome direttamente o attraverso soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Le Regioni e le Province Autonome garantiscono il ricorso a personale docente con adeguata e specifica preparazione teorica e/o pratica, individuando nei relativi atti di recepimento i requisiti minimi necessari.
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