Nuove sanzioni per mancata formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro

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Nuove sanzioni per mancata formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro

È recente il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –  Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018 – in cui è resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale n.12 del 6 giugno 2018. Il provvedimento con il quale l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) dispone nuove sanzioni per le inosservanze degli obblighi di legge in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.

Più puntualmente e in ossequio a quanto contemplato dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – ovvero che ogni 5 anni le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie devono essere rivalutati in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo – il Decreto in commento ha provveduto a disporre questo adeguamento

L’INL ha previsto dal 1° luglio 2018 l’aumento del’1,9% di tutti gli importi (ammende e sanzioni) per le violazioni in materia di tutela all’igiene, salute e sicurezza sul lavoroRicordiamo che, per la prima volta le sanzioni erano già state incrementate nel 2013 del 9,60% per effetto del DL n.76/2013.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare  Prot. n. 314 del 22 giugno 2018 ha fornito poi le istruzioni operative per il personale ispettivo, al fine di poter chiarire ogni passaggio riguardante la rivalutazione e le disposizioni correlate.

Inoltre, ha aggiornato e pubblicato il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul lavoro; con una versione nuova omnicomprensiva delle nuove sanzioni e con alcune novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni interessate sono quelle stabilite dal Titolo I “Principi Comuni” del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro. Le sanzioni da rivalutare, dunque, hanno per oggetto “penali” che riguardano le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DLgs n.81/2008, nonché da atti aventi forza di legge. Nello specifico trattasi di tutte quelle fattispecie sanzionatorie più ricorrenti che riguardano:
– contravvenzioni che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda
– illeciti amministrativi

Da quando scatta l’aumento delle sanzioni?

La data da tenere a mente è quella del 1° luglio 2018, in quanto l’incremento percentuale dell’1,9% si applica alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie accertate e irrorate per le violazioni commesse dopo il 1° luglio 2018.

Come si calcolano le nuove sanzioni?

Per calcolare degli importi delle nuove sanzioni occorre rivalutare dell’1,9% gli importi delle sanzioni attualmente vigenti,  senza effettuare alcun arrotondamento alle cifre finali risultanti dal calcolo – come invece prevedevano le previgenti disposizioni di cui alla Legge n. 99/2013, conversione DL n. 76/2013.

Nei casi di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e del versamento delle cosiddette somme aggiuntive, previste dall’art.14 del DLgs n.81/2008, è opportuno ricordare che queste “somme” non sono oggetto della rivalutazione.

Quadro riepilogativo delle Sanzioni rivalutate

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha allegato alla Circolare n. 314/2018  anche una tabella in cui sono riepilogate le sanzioni e i relativi importi aggiornati.

In questo elenco sintetico sono evidenziati per singolo range (fascia) di sanzione, tra le altre, le seguenti informazioni:
– la Sanzioni Originaria
– il quantum della tariffa attualmente in vigore (cioè la sanzione già rivalutata nel 2013)
– il corrispondente nuovo importo rivalutato dell’1,9% (secondo le nuove disposizioni del Decreto n.12/2018) che si applicherà sulle violazioni accertate a partire dall’1 luglio 2018.
– l’importo della sanzione per il codice Tributo 741T
– l’importo della sanzione per il codice Tributo GAET

La nuova versione del TU Sicurezza sul lavoro

Il recepimento del Decreto n.12/2018 porta in sé una nuova versione del TU in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro coordinata al DLgs n.81/2008. Non riguarda semplicemente la rivalutazione delle sanzioni, ma anche l’inserimento di alcune disposizioni di Legge. Ecco le principali:
– Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti, gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è stata inserita la Legge n. 191/1974
– Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, di cui all’art. 131 c. 5 del D.lgs. n.81/2008, è stato inserito quanto disposto nella circolare n.10/2018
– Soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 12/2018 con il Decreto Direttoriale n.51/2018 per il relativo elenco
– nel TU è inserito quanto emerso in alcuni interpelli in materia e precisamente il 3/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018