Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 11322/18 non è illegale Non si può quindi parlare di violazione della privacy di altri lavoratori se il trattamento dei dati viene effettuato nella prospettiva di tutela giurisdizionale di un diritto; insomma: per precostituirsi prove nell’ambito del procedimento disciplinare – e poi davanti al giudice del lavoro – contro contestazioni illegittime dell’azienda. Pertanto si possono registrare le conversazioni tra colleghi a loro insaputa se è necessario per difendere i propri diritti in tribunale. Il lavoratore, infatti, è “scriminato” dal diritto di difesa che gli consente, nell’esercizio di tale potere riconosciutogli dalla Costituzione, di ledere anche l’altrui riservatezza. Tuttavia, la Cassazione apre la porta a una scappatoia per l’azienda. Dopo la fuga di notizie delle registrazioni, il dipendente autore di tale condotta non viene più visto di buon occhio dai colleghi “intercettati”. La sua presenza è di ostacolo alla produzione e inasprisce gli animi. Si potrebbe allora parlare di un licenziamento per incompatibilità ambientale, un licenziamento cioè per un giustificato motivo oggettivo (ossia di carattere organizzativo) di fronte a una situazione divenuta insostenibile in azienda che penalizza l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dell’attività. Una sanzione meno grave, prevista sempre nel caso di incompatibilità ambientale, è il trasferimento di sede. Come dire la legge non è fatta per essere rispettata ma per essere interpretata dopo essere stata compresa!!
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