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Scuola e foto di gruppo, che brivido

La foto di gruppi ai tempi del GDPR non è poichè così tanto scontata. Qualche anno fa l’operazione era effettuata senza problemi. Ora esiste il Web e la necessità di proteggere i dati personali (foto e video), che attraverso il processo di condivisione (tecnologia 2.0)  non sono più gestibili dall’interessato.

Cosa prevede  il quadro normativo europeo

Il GDPR (25 maggio 2018) e implicitamente il decreto di adeguamento n°101 (10 agosto 2018). Nei suddetti documenti, innanzitutto si parte sempre dal consenso al trattamento o alla pubblicazione di dati personali. Nello specifico all’art. 8 comma 1 (GDPR) si legge: “Per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.” Il decreto attuativo 101/18  ha confermato il suddetto passaggio, stabilendo in quattordici anni l’età minima per un  consenso autonomo del minore. (art. 2-quinquies).

I  suddetti riferimenti regolamentano la pubblicazione di foto e video nel Web.

Il caso specifico, però è diverso. Le foto di classe sono generalmente cartacee. Possono ovviamente essere digitalizzate e quindi cambiare il loro uso e pubblicazione. In altri termini, avere come destinazione il Web. Comunque resta l’estraneità della foto di classe, rispetto alle indicazioni europee.
Ci ha pensato Il Garante per la Privacy a colmare il vuoto.  Nel documento La scuola a prova di Privacy si legge “Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.” Per analogia quindi l’indicazione può essere applicata anche alle foto di gruppo fatte poi girare in ambito familiare.

 

I problemi sono altri. E’ necessario che il fotografo sottoscriva che dopo la consegna del materiale fotografico agli interessati, distruggerà ogni traccia di questo materiale. Nel frattempo si impegnerà  a non condividere il materiale con terzi e a distribuirlo nel Web. Infine, il fotografo informerà immediatamente l’Istituto e quindi gli interessati ( genitori o minori), in caso di smarrimento, furto del dispositivo fotografico o del materiale, che dovrà essere comunque protetto adeguatamente con password e/o altri accorgimenti simili.
A questo occorre aggiungere che gli Istituti scolastici dovranno far firmare ad entrambi i genitori l’autorizzazione alla ripresa fotografico del proprio figlio nel gruppo classe. Il riferimento è una sentenza del  tribunale di Mantova (novembre 2017) che ha stabilito che per la pubblicazione delle foto dei figli occorre il consenso scritto di entrambi i genitori. In assenza dell’accordo dei due genitori, la foto non può essere pubblicata. L’ambiente di riferimento è ovviamente il Web. In questo caso, però si consiglia anche per la foto di classe non digitalizzata il consenso di entrambi.