SENTENZE LAVORO Licenziamento in prova: nuova sentenza della Cassazione

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SENTENZE LAVORO Licenziamento in prova: nuova sentenza della Cassazione

Legittimo il licenziamento al termine del periodo di prova, ecco una nuova sentenza della Cassazione. Vediamo cosa dice la Suprema Corte.

È possibile per il datore di lavoro licenziare il lavoratore dopo il periodo di prova, senza alcuna giusta causa alla base; la lettera di licenziamento durante questo periodo non deve essere motivata. È dunque diritto del datore valutare la convenienza del rapporto al termine della prova lavorativa, ed eventualmente decidere di non proseguirlo qualora non sia soddisfatto dell’operato del dipendente.

La decisione arriva per mezzo della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Ordinanza n. 18268 dell’11 luglio 2018; la Suprema Corte ha affermato che l’allontanamento del dipendente dall’azienda è legittimo nonostante lo stesso abbia prestato lavoro con le stesse mansioni presso più datori che si erano succeduti nell’appalto. Vediamo dunque i dettagli della sentenza.

Licenziamento al termine del periodo di prova: la vicenda

La vicenda trae origine da un licenziamento alla fine del periodo di prova intimato ad un lavoratore senza alcuna giustificazione. Il lavoratore, ha eccepito la nullità del patto di prova impugnando il licenziamento e ricorrendo al Tribunale di Crotone. Sia in primo che secondo grado i giudici rigettavano il ricorso del lavoratore diretto alla declaratoria del licenziamento intimato dalla società.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in particolare, aveva specificato che, se pur la prestazione in precedenza svolta dal lavoratore presso differenti imprenditori che avevano reso il servizio dato in appalto alla società, era di contenuto identico a quella oggetto del patto di prova, la stessa era stata eseguita nei confronti di soggetti totalmente differenti e non legati da rapporti con gli altri imprenditori.

Oltre a ciò, i giudici della Corte d’Appello avevano specificato che nel caso di mancato superamento della prova era operativo il principio di libera recedibilità del datore di lavoro, non tenuto, peraltro, a motivare le ragioni della scelta espulsiva.

Avverso la decisione il lavoratore proponeva ricorso sulla base di tre motivazioni:

  1. Falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.;
  2. erroneità ed insufficienza della prima sentenza nella parte in cui si riteneva irrilevante la circostanza della continuità delle medesime mansioni svolte dal ricorrente presso gli altri imprenditori succedutisi nell’appalto;
  3. patto di prova non necessario.

Cos’è il patto di prova?

Il patto di prova è un periodo generalmente normato dal contratto collettivo nazionale del lavoro; varia in relazione al livello di inquadramento del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine. Esso serve per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro ed eventualmente stabilizzare successivamente il lavoratore stesso.

È bene ricordare che la clausola del periodo di prova non è obbligatoria per legge; si tratta di una possibilità offerta dalla contrattazione per tutelare sia il datore di lavoro che il lavoratore.

Può essere pertanto inserito per qualsiasi tipo di contratto di lavoro; ovviamente è necessario che sia messo per iscritto nel contratto a pena di nullità della stessa.

Conclusioni della Corte

In conclusione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

In particolare, deve ritenersi che

il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del period, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180/2017).