L’art 15 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre (cd. decreto fiscale) sostituisce l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
La norma prevede ancora (negli stessi termini del testo precedente) l’esplicita indicazione della duplice finalità del potere di sospensione (“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare”), ma cambia radicalmente la struttura dell’esercizio del potere perché l’Ispettorato nazionale del lavoro deve ora adottare il provvedimento ricorrendo i nuovi presupposti individuati dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, senza nessuna discrezionalità (scompare, infatti, dal testo di legge “possono adottare” sostituito dal verbo “adotta”), inoltre sono modificati i presupposti di entrambe le ipotesi di sospensione.
Sospensione per lavoro irregolare
La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al 20%). Si raddoppia, dunque, l’ampiezza del perimetro di intervento.
Sospensione per violazioni di sicurezza
Ancora più rilevante è l’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza perché il provvedimento opera adesso a prescindere dal settore di intervento (stante l’ampiezza dei poteri riconosciuti all’INL dal nuovo testo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008) e senza più alcun vincolo di “reiterazione”, qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Le violazioni devono essere individuate da un decreto ministeriale, ma frattanto, per rendere il provvedimento di sospensione immediatamente adottabile ed incisivo, le violazioni sono individuate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, il quale elenca violazioni che espongono:
– a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
– al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
– al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
– al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Dall’elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio d’amianto, mentre di rilievo appare l’inserimento della ipotesi della mancata vigilanza circa la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.
Inoltre, la norma prevede che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (numeri 3 e 6 del nuovo Allegato I, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale).
Assolutamente importante la previsione secondo cui insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”: si tratta, in effetti, del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli Ispettori del lavoro nella materia prevenzionistica.
Adottabilità della sospensione
La novella legislativa conferma che l’INL adotta il provvedimento di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti ma anche, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale (art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008).
Inoltre, si ribadisce il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), si ritiene che gli Ispettori del lavoro debbano comunque procedere ad allontanare il lavoratore irregolare dal luogo di lavoro, finché non sia stato regolarizzato (Circolare Min. Lavoro n. 33/2009).
Infine la norma seguita a prevedere il differimento degli effetti sospensivi del provvedimento di sospensione dalle ore dodici del primo giorno lavorativo successivo ovvero dal momento della cessazione dell’attività lavorativa in corso che non sia possibile interrompere, ma la decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque immediata se si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità (art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).
Sospensione da ASL e Vigili del fuoco
Con limitato riferimento ai provvedimenti di sospensione da adottarsi in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, la norma ribadisce la competenza esclusiva del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 14, commi 6-7, D.Lgs. n. 81/2008).
D’altra parte, nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro il potere di sospensione è confermato anche in capo ai servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali (art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008) e precisamente ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL (comunque denominati).
Istanza e provvedimento di revoca
Anche l’esercizio del potere di revoca del provvedimento di sospensione è modificato (art. 14, commi 9-10, D.Lgs. n. 81/2008).
L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:
– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione, Circolare Min. Lavoro n. 26/2915);
– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
Si conferma l’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:
– nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari; a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari (in precedenza era pari a euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori);
– nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito previste in tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata).
D’altronde, le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione (art. 14, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008).
Trova poi conferma la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta (era il 25% nel testo precedente), mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato (art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008).
Ricorso amministrativo
Il decreto fiscale modifica il quadro regolatorio relativo al contenzioso, prevedendo la possibilità di proporre ricorso amministrativo esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare ed escludendo qualsiasi contenzioso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro (art. 14, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008).
Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato territoriale del lavoro per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni (termine raddoppiato, in precedenza 15 giorni), all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso (termine raddoppiato anche per la decisione). La norma continua a prevedere una ipotesi espressa di silenzio-accoglimento (silenzio-incidente Circolare Min. Lavoro n. 33/2009) per cui decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione il ricorso si intende accolto.
Quadro sanzionatorio
Quanto alla condotta del soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione la norma stabilisce che sia punito:
– con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Si segnala, su questo punto, che la pena pecuniaria per la sospensione per lavoro irregolare (per effetto della legge n. 145/2018) nel testo precedente era prevista nell’importo da 3.071,27 a 7.862,44 euro e in ipotesi di recidiva nel triennio, da 3.350,47 a 8.577,20 euro.
Sempre sul piano sanzionatorio, viene confermata anche l’ulteriore sanzione interdittiva già prevista nel quadro normativo previgente, con una forte semplificazione, in quanto si prevede che per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008). A questo fine il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.