Assegno unico e universale
L’Assegno unico e universale (AUU) per i figli presenta le seguenti caratteristiche:
L’AUU avrà un importo commisurato all’ISEE, ma tale certificazione non è obbligatoria. È infatti consentito al richiedente che non intenda presentare l’ISEE, di presentare la domanda e ottenere l’importo minimo previsto per ciascun figlio (€ 50,00). Come noto, la domanda si presenta online con procedura semplificata, accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS oppure tramite call-center o patronato
Quando verrà pagato l’Assegno unico e universale e cosa sostituirà
La procedura per la trasmissione delle domande è già attiva dal 1° gennaio, ma le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e il beneficio sarà erogato fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
N.B. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 consentono di recuperare le mensilità arretrate dal mese di marzo.
Cosa cambia in busta paga
Per quanto riguarda la busta paga, avremo le seguenti variazioni:
A decorrere dal 1° marzo 2022:
Misura |
Beneficiari |
Note |
Trattamento integrativo (€ 1.200 annui) |
Soggetti con reddito complessivo non superiore a € 15.000 |
Confermato il precedente requisito che riconosce il trattamento integrativo solo se l’IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente e assimilati) è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente |
Soggetti con reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 |
Se la somma delle detrazioni (*) risulta di importo superiore all’IRPEF lorda, sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda fermo restando il limite di € 1.200. |
|
Ulteriore detrazione (art. 2 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020) |
Soggetti con redditi compresi tra € 28.000 e € 40.000 |
Abrogata dal 2022 |
(*) Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari); Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati per prestiti o mutui agrari di ogni specie limitatamente “agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti per mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. |
Come per il passato, il trattamento integrativo sarà corrisposto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in maniera automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate, salvo rinuncia espressa dell’interessato (con possibilità di recuperarlo nell’anno successivo in dichiarazione dei redditi, se spettante) ovvero scelta di ricevere l’importo col conguaglio di fine anno. Da ultimo, si segnala che in linea con i precedenti interventi che mirano a ridurre il cuneo fiscale in busta paga, è prevista per il solo anno 2022, la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali.
Criticità e dubbi
Indubbiamente le maggiori criticità e i dubbi più diffusi attengono la spettanza del trattamento integrativo per i soggetti con redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 (art. 1 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020 nella nuova formulazione prevista dall’art. 1, c. 3, L. 234/2021). Per tale fattispecie, infatti, non è ancora chiaro se l’erogazione del trattamento sia compito del sostituto d’imposta o se, al contrario, la verifica vada effettuata al momento in cui il lavoratore presenta la dichiarazione dei redditi, quindi nell’anno successivo. Nel primo caso il sostituto d’imposta/datore di lavoro sarebbe investito di un adempimento particolarmente complesso, che richiede la conoscenza di dati che, specialmente a inizio anno, neanche il lavoratore riuscirebbe a fornire con precisione. A ciò si aggiunge la specificità delle detrazioni che entrano in gioco nel calcolo del trattamento in parola, trattandosi di spese che tradizionalmente transitano nella dichiarazione dei redditi e non passano dal datore di lavoro. Su questo aspetto si auspica un sollecito intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, anche in merito al riferimento che la norma originaria fa alle spese “sostenute fino al 31 dicembre 2021” (DL 3/2020 conv. in L. 21/2020 come modificato dall’art. 1, c. 3, L. 234/2021) e che porta a ritenere che l’erogazione del trattamento integrativo, se effettuata dal datore di lavoro, dovrà necessariamente tenere conto di una dichiarazione in cui il dipendente certifichi al datore di lavoro le detrazioni a cui ha diritto, ferma restando la facoltà di chiederne la non applicazione in busta paga. Tale scelta eviterebbe al lavoratore il rischio di dover restituire in dichiarazione dei redditi gli importi eventualmente percepiti in eccesso o non spettanti.
Fase preparatoria
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in queste prime settimane del 2022 alle aziende si suggerisce di informare i dipendenti sulle novità intervenute ed eventualmente sollecitarli alla presentazione delle domande per l’Assegno unico, allo scopo di evitare spiacevoli ritardi nell’erogazione della prestazione e la conseguente diminuzione della liquidità famigliare percepita. Successivamente, sarà opportuno predisporre e fornire ai dipendenti la modulistica necessaria ad esprimere la scelta delle detrazioni loro spettanti, salvo variazioni che presumibilmente si renderanno necessarie in corso d’anno e che troveranno assestamento nel conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |