Dal 15 ottobre si cambia: green pass obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.
Le nuove regole non si applicano ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione
E’ obbligatorio per colf e baby sitter idraulico o elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato, per le partite Iva.
I minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale.
Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.
I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.
La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento). Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.
LE SANZIONI
Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Queste sanzioni sono irrogate dai prefetti. Il datore di lavoro rischia una sanzione da 400 a mille euro. I controlli sono a carico dei datori di lavoro.
Non si può essere ammessi nei locali di lavoro senza certificato verde e si verrà considerati assenti ingiustificati. Dal primo giorno di assenza ingiustificata scatta la sospensione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata o sospensione non sono dovuti retribuzione, altri compensi o emolumenti. La riammissione in servizio è legata al possesso di green pass valido.
Nel privato i lavoratori sono sospesi dal primo giorno nel quale risultino privi del green pass o se non ne siano in possesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
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