3° Pillola Privacy e il diritto di essere dimenticati

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3° Pillola Privacy e il diritto di essere dimenticati

Ma se il paziente ha diritto a ottenere “la cancellazione dei suoi dati”, come fa il medico a difendersi in caso di contenzioso?
Il diritto alla cancellazione va messo in relazione al diritto del medico di tutelare i suoi interessi legali, per cui se il paziente chiede la cancellazione dei suoi dati prima che siano decorsi i termini di prescrizione legali, il medico può legittimamente rifiutare tale cancellazione, motivando tale decisione con la necessità di tutelare il suo diritto di difesa. Viceversa, se i termini sono oramai decorsi, il medico può tranquillamente procedere alla cancellazione, accogliendo la richiesta del paziente.
In altre parole, il “diritto all’oblio” non è assoluto: trova un limite nel diritto del medico a tutelare i suoi diritti legali.
E cosa significa che il paziente può “revocare il consenso”? Senza di quello non può più essere curato….
Esatto. Se il paziente revoca il suo consenso al trattamento dei dati per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura, il medico non può più legittimamente averlo in cura. Per cui, fermo restando il principio di tutela in casi di emergenza, il rapporto assistenziale è da intendersi terminato.
Cosa significa la “portabilità dei dati”?
Significa che il paziente ha diritto ad ottenere i dati che lo riguardano in un formato facilmente accessibile e gestibile con sistemi informatici.
Quindi il paziente ha diritto a chiedere che lo studio medico gli fornisca i suoi dati o in forma cartacea o in forma digitale (in un formato facilmente accessibile).
Se il paziente lo richiede, lo studio deve essere in grado di trasmettere i dati ad un altro studio medico indicato dal paziente stesso. E anche in questo caso il formato di trasmissione deve assicurare la facilità di accesso e di interscambio.