Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, operato sia dalla legge di Bilancio 2022 sia dal recente Sostegni ter, è materia della circolare n. 18 dell’1.02.2022 emanata dall’Inps.
Il copioso documento, nello specifico, fornisce linee di indirizzo, prime indicazioni e modalità operative sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) e sui trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività (Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).
L’Istituto passa in rassegna tutti i trattamenti.
Con successive comunicazioni, si legge nella circolare, saranno rese note ulteriori istruzioni su specifici aspetti della riforma e, in particolare, sulle disposizioni che, per la loro piena operatività, richiedono l’emanazione di decreti ministeriali attuativi.
Uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è quello della cassa integrazione straordinaria (CIGS); mentre, la disciplina della CIGO non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
La data spartiacque delle novità sugli ammortizzatori
In ordine alla portata delle novità legislative, si precisa che, per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le modifiche:
- producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti;
- non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.
Le novità in breve. Ammortizzatori più inclusivi e performanti
Platea allargata: entrano nell’alveo degli aventi diritto anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.
Anzianità ridotta: per i trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2022 si riduce da 90 a 30 giorni.
Importo: al posto dei due massimali per fasce retributive è introdotto un unico massimale (il più alto, che, per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Pagamento diretto: il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Inps tutti i
dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Computo dipendenti: ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Contributo di finanziamento: a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.
Compatibilità attività lavorativa: “Condizionalità e politiche attive del lavoro” è sostituita da “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”. Ciò premesso, il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Via il contributo addizionale per i settori indicati
Il decreto Sostegni ter consente ai datori di lavoro operanti in determinati settori – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
I datori di lavoro destinatari sono esclusivamente gli appartenenti ai settori del Turismo, della Ristorazione, dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività, identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicati nella tabella riportata nella circolare in oggetto.
Termini di trasmissione delle domande
Il riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha lasciato inalterati i termini di trasmissione delle domande di accesso alle prestazioni.
Tanto premesso, al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021, si comunica che la procedura è stata aggiornata e che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale (denominazione assunta in luogo di “assegno ordinario”) e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, potranno essere utilmente inviate entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della medesima circolare.
Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.