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Anche gli amministratori hanno bisogno di “stare bene”

Anche loro possono accedere al welfare aziendale; lo scorso 10 aprile, la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 954-1417/2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al welfare aziendale, in particolare sull’inclusione degli amministratori di società in queste politiche e sulla corretta forma del regolamento aziendale utile a beneficiare della deducibilità dei servizi di welfare dal reddito dell’impresa.
La società che ha proposto l’interpello infatti, è composta da due amministratori e sei dipendenti. Gli amministratori percepiscono compensi che possiamo far rientrare nella categoria del welfare, così come previsti dall’art. 50 lettera c bis del TUIR. L’azienda in questione ha deciso di attivare un piano di welfare aziendale composto da abbonamento alla palestra e viaggi all’estero, il tutto disciplinato da un regolamento aziendale. L’azienda ha quindi posto l’interpello per sapere se sia possibile dedurre le spese dei servizi di welfare dedicati agli amministratori di società.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anzitutto che gli amministratori di società che percepiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, possono essere inclusi tra i destinatari dei benefici fiscali, come i lavoratori dipendenti.
Inoltre, data la finalità ricreativa delle attività di welfare del caso di specie, è possibile anche applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito da lavoro dipendente previsto dall’art. 51 comma 2 lettera f del TUIR. La condizione necessaria per l’attuazione di questo articolo è infatti l’utilizzo di servizi con finalità ricreativa riconosciuti dalla società attraverso un regolamento aziendale.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre la non rilevanza ai fini della formazione del reddito del dipendente, in caso di erogazione di servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, della situazione in cui i servizi di welfare siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o in base alla contrattazione.
Invece la causa sottostante alla creazione del piano di welfare è fondamentale per la deducibilità dei costi. Ai sensi dell’art. 100 comma 1 del TUIR, i costi sostenuti per welfare aziendale saranno deducibili a fini IRES se l’erogazione di tali servizi sia frutto di contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o accordo interconfederale o di regolamento aziendale.
Anche gli amministratori possono quindi usufruire dei benefici previsti per la concessione di servizi di welfare.