Una delle modifiche e integrazioni introdotte con il D. Lgs. 151/2015 al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) dal Legislatore riguardano laa violazione degli art. 18 e 37, rispettivamente riguardanti la sorveglianza sanitaria e la formazione. Infatti l’art. 20 del D. Lgs. 151/2015 (decreto in attuazione al Jobs Act) introduce il comma 6-bis nell’articolo 55 del D. Lgs. 81/08, che recita:
“6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.
Le disposizioni citate dal nuovo comma per le quali viene introdotta una sanzione doppia, nel caso la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori, o tripla, nel caso la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori, riguardano l’obbligo, sempre a carico del datore di lavoro, di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) e l’obbligo del datore di lavoro di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (art. 18, comma 1, lett. g))”.
Nello specifico le sanzioni aggiuntive introdotte dalle recenti modifiche del D. Lgs. 81/08 e previste per la violazione dell’art. 37 riguardano i seguenti commi:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di Salute e Sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.[…]
7. I Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodicoin relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.[…]
9. I Lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).[…]
10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di Salute e Sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”
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