Circolare n. 11/2017 del 17/05/2017 Oggetto: Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

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Circolare n. 11/2017 del 17/05/2017 Oggetto: Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Si fa riferimento alle modalità di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 11 aprile 2011 (di seguito D.I.
11 aprile 2011). In proposito, ferme restando le circolari esplicative già emanate da questa Amministrazione e
tenuto conto di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato III al citato D.I. 11 aprile 2011, acquisito altresì il parere
della Commissione tecnica prevista nel medesimo Allegato come ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21
febbraio 2017, si forniscono le seguenti indicazioni.
Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo
In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell’Allegato III del D.I. 11 aprile 2011, il soggetto abilitato
all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione
nell’elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l’interesse a continuare ad operare in tale settore, è tenuto a
presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III.
Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della
documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola
con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche
riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica ad
entrambi i seguenti indirizzi:
PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it
verificheperiodiche@lavoro.gov.it
Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo
L’istanza di rinnovo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) fotocopia, pienamente leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto abilitato richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale i soggetti di cui
all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Appendice Normativa Pagina 383 di 565
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136) dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
c) dichiarazione, resa ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’abilitazione
all’effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare, tra cui il possesso dei requisiti riportati
nell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011. In particolare, in calce alla dichiarazione dovrà essere indicato il numero del
documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio e di scadenza;
d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al punto 1, lettera e), dell’Allegato I al D.I. 11
aprile 2011, in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;
e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di
collaborazione, ivi comprese le attività di formazione previste al punto 3 del medesimo Allegato I al D.I. 11 aprile
2011, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore (da produrre in formato Excel) e dichiarazione di
avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del Soggetto Abilitato;
g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e,
ove prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura
adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche.
Istruttoria e verifiche delle istanze pervenute
La Commissione procederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione
dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali
(secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).
Si precisa che non saranno sottoposte all’esame della Commissione le istanze incomplete della documentazione
innanzi richiamata.
Ai sensi del punto 5.4 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011 resta ferma la possibilità per il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di procedere, per il tramite della Commissione di cui al medesimo Allegato III, al controllo
della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità
dell’abilitazione.