L’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha rilasciato la lettera circolare n. 49 del 15 marzo scorso, contenente importanti precisazioni sul contratto di lavoro a chiamata senza DVR aziendale (documento di valutazione dei rischi). Vediamo cosa rischia il datore di lavoro in questi casi.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha rilasciato una recente lettera circolare, la n. 49 del 15 marzo scorso, con la quale ha fornito alcune importanti precisazioni sul contratto di lavoro a chiamata senza DVR aziendale (documento di valutazione dei rischi). La lettera circolare fa quindi riferimento alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.
L’Ispettorato del Lavoro conferma il recente orientamento in materia affermando che in questi casi è prevista, oltre alle sanzioni amministrative dovute per la mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi, anche la riqualificazione del rapporto di lavoro.
Come anticipato in premessa l’art. 14 del D. Lgs 81/2015 prevede espressamente il divieto di stipulta di contratto di lavoro a chiamata senza DVR. Cioè se l’azienda non ha proceduto alla valutazione dei rischi di cui al D. lgs. 81/08 non può in nessun caso stipulare contratti intermittenti o a chiamata.
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