1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:
– individuare la possibile fonte di esposizione.
– identificare i contatti stretti.
Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio, il personale sanitario contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
I sanitari forniscono al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
• Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
• Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
1. per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati.
È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche
procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
2. per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate
• Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
• Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
• E’ importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.
Nota Bene.: si chiede al datore di lavoro di segnalare sanitario eventuali casi di lavoratori residenti nel territorio ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all’estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall’italia.
2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA
DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto e posto in isolamento domiciliare. Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:
• Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei
comuni identificati nella “zona rossa”.
• Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate tutte le procedure già indicate al punto 1.
3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o
MALATTIA?
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI
COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.
5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?
Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione zi sanitari secondo i protocolli stabiliti.
6. COSA DEVE FARE il LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA
DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?
In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunicazione. Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del
lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima
sosta in uno dei comuni della zona rossa. Non dovranno essere segnalati i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta
nei comuni individuati come zona rossa.
7. IN CASO DI UN LAVORATORE (TERZISTA) RESIDENTE IN ZONA ROSSA, INTERVENUTO IN APPALTO
PRESSO UN’AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON ORDINANZA?
Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.
8. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE
CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL’INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO E’ NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?
Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.
9. QUANDO E’ NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E’ EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?
Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 o FFP35
, sono previste per:
• personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
• personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).
La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.
10. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE? CON CHE CONTENUTO?
In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.
11. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE
È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa ouna diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.
12. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?
Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.
13. QUALI SONO LE ATTIVITA’ AZIENDALI CHE RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI DI CUI AI PUNTI c) E d) DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 23-02.2020? IN PARTICOLARE, QUALI TIPI DI RIUNIONI IN LUOGO PRIVATO DEVONO RITENERSI SOSPESE FINO AL 9 MARZO (SALVO PROROGA)? E PER I CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI?
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa. Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra
le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.
14. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE E’ OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?
• Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
• Garantire un’adeguata pulizia dei locali.
• Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
• Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia” .
• Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.
15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
16. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.
17. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA
CANTIERE E NON) PUO’ PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS.
81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA
SALUTE, O DEVONO ESSERCI MISURE di PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?
Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.
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