DECRETO 2 settembre 2021: prevenzioni incendi art 6 Requisiti dei docenti

nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008
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DECRETO 2 settembre 2021: prevenzioni incendi art 6 Requisiti dei docenti

  1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se  in  possesso dei requisiti di seguito indicati.
  2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  3. a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti  in materia antincendio, sia in ambito teorico  che  in  ambito  pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  4. b) avere frequentato con esito positivo un corso  di  formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita’  definite  nell’allegato  V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  5. c) essere iscritti negli elenchi del Ministero  dell’interno  di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8  marzo  2006,  139 e aver frequentato, con esito positivo, un  corso  di  formazione per docenti di cui al comma 5,  lettera  b)  del  presente  articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  6. d) rientrare tra il personale cessato  dal  servizio  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche’   dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
  7. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  essere  in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  documentata esperienza di almeno  novanta  ore  come  docenti  in materia antincendio, in ambito  teorico,  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto;   avere frequentato con esito positivo un corso  di  formazione  di

tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo 2006, n. 139, secondo le  modalita’  definite  nell’allegato  V,  che costituisce parte integrante del presente decreto;  iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  dell’interno  di  cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;   rientrare  tra  il  personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche’   dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

  1. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si ritengono  qualificati  i  docenti  che  possiedono  una  documentata esperienza come formatori in materia teorica  antincendio  di  almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
  2. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  3. a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti  in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data  di  entrata in vigore del presente decreto;
  4. b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del  decreto  legislativo  8  marzo 2006, n. 139, secondo le modalita’ definite all’allegato V;
  5. c) rientrare tra il personale cessato  dal  servizio  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato  servizio  nel  ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
  6. I docenti frequentano  specifici  corsi  di  aggiornamento  con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
  7. I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente  articolo  o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.