Decreto trasparenza approvato: cosa cambia per i datori di lavoro

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Decreto trasparenza approvato: cosa cambia per i datori di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri, il decreto trasparenza prenderà avvio a partire dal 1 agosto 2022. Ecco come funziona e cosa cambia per i datori di lavoro.

 

È stato approvato il decreto trasparenza.

_E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto figlio del decreto legislativo numero 104 del 27 giugno 2022, provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 1152 del 2019 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Tutti questi elementi innovativi entreranno in vigore il 13 agosto 2022, come stabilito Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 pubblicato sulla GU Serie Generale n.176 del 29-07-2022. Si ricorda che l’iter della norma è iniziato con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, per poi passare alla trasmissione alle Camere alla conclusione del quale c’è stata la ratifica decisiva del 22 giugno e la pubblicazione in GU. Ma vediamo, per punti, le principali novità introdotte dal Decreto trasparenza sul lavoro e l’ambito di applicazione.

Il decreto trasparenza prevede la cosiddetta direttiva trasparenza, ovvero un obbligo di informazione da parte dei datori di lavoro su i contratti di lavoro di tutti i lavoratori.

1. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

Il nuovo schema di Decreto trasparenza sul lavoro si applica a:

  • lavoratori con contratti di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, a tempo indeterminato, determinato e anche a tempo parziale;

  • lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard. Ad esempio, con contratto di lavoro somministrato, con contratto di lavoro intermittente, rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata ex articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. Valgono anche il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quello di prestazione occasionale;


  • lavoratori con contratti a zero ore;

  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, salva la disciplina speciale vigente in materia.

 

LAVORATORI ESCLUSI

Risultano esplicitamente esclusi dall’applicazione dal Decreto i seguenti lavoratori:

  • lavoratori autonomi, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

  • lavoratori caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive;

  • lavoratori che operano in forza di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

  • lavoratori legati da rapporti di collaborazioni prestate dai familiari del titolare nell’impresa del medesimo;

  • lavoratori inclusi nel personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero;

  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni “non privatizzati” (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, personale militare e così via).

La norma modifica sostanzialmente il Decreto Legislativo 152 del 1997 che già prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di dare al dipendente tutte le informazioni concernenti il proprio rapporto di lavoro. Tale testo però consentiva anche il rinvio alla documentazione contrattuale. Ora vi è l’obbligo di fornire ulteriori informazioni relative a:

  • luogo di lavoro;
  • sede o domicilio del datore;
  • diritto di essere informato della programmazione dell’orario normale di lavoro e delle condizioni relative al lavoro straordinario in caso di organizzazione in tutto o in gran parte prevedibile;
  • inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
  • data inizio rapporto di lavoro;
  • diritto di ricevere l’informazione erogata dal datore di lavoro;
  • tipologia del rapporto di lavoro;
  • diritto di conoscere anche gli altri congedi retribuiti oltre le ferie;
  • indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati;
  • le ore e i giorni in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa e il periodo minimo di preavviso;
  • nel caso di sistemi di decisione di monitoraggio del lavoro automatizzati, le modalità di funzionamento di tali sistemi e quali  parametri vengono utilizzati per valutare le prestazioni  i processi di correzione dei controlli automatici;
  • mutamenti del rapporto di lavoro dopo l’assunzione;
  • il riferimento all’eventuale responsabile del sistema qualità aziendale;
  • eventuale riferimento all’identità delle aziende utilizzatrici, per i lavoratori in somministrazione.
  • LIMITI OBBLIGO FORMAZIONE

    Il testo del Decreto trasparenza sul lavoro prevede che, qualora i datori di lavoro siano tenuti a erogare ai lavoratori la formazione necessaria per lo svolgimento dei loro compiti, venga garantita gratuitamente. Tale formazione va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, va svolta in concomitanza.

2) NUOVI TEMPI PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI

Attualmente, il datore di lavoro, pubblico e privato, deve fornire al lavoratore, entro 30 giorni dall’assunzione, le relative informazioni sul rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dal Decreto, il datore di lavoro deve adempiere ai nuovi obblighi informativi consegnando al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa alternativamente:

  • contratto di lavoro scritto;
  • copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Laddove i suddetti documenti non contengano tutte le informazioni richieste, il Decreto trasparenza sul lavoro stabilisce di integrare l’obbligo informativo con un successivo atto scritto. In tal caso va consegnato al lavoratore entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di mancato, ritardato, o incompleto assolvimento dei suddetti obblighi informativi, il lavoratore potrà darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro che irrogherà una sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. La multa è quella prevista dall’articolo 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 1997.