GDPR 679/16: LA DIVULGAZIONE DI FILMATI VIDEO A TERZI quando è possibile

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GDPR 679/16: LA DIVULGAZIONE DI FILMATI VIDEO A TERZI quando è possibile

In linea di principio, le norme generali del GDPR si applicano alla divulgazione di registrazioni video aterzi.

1. Divulgazione di filmati a terzi in generale
Per divulgazione si intende la trasmissione (ad es. comunicazione individuale), la diffusione (ad es. pubblicazione online) o la messa a disposizione in altro modo. I terzi sono definiti all’articolo 4, paragrafo 10. In caso di divulgazione a paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applicano anche le disposizioni speciali dell’articolo 44 e seguenti.

L’eventuale comunicazione di dati personali costituisce un tipo di trattamento distinto di dati personali per il quale il responsabile del trattamento deve avere una base giuridica nell’articolo 6. La trasmissione di filmati video a terzi per scopi diversi da quello per cui sono stati raccolti i dati è possibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4.

Esempio: La videosorveglianza di una barriera (in un parcheggio) è installata allo scopo di risolvere i danni. Si verifica un danno e la registrazione viene trasferita ad un avvocato per portare avanti il caso. In questo caso lo scopo della registrazione è lo stesso di quello del trasferimento.
Esempio: La videosorveglianza di una barriera (in un parcheggio) è installata allo scopo di risolvere i danni. La registrazione viene pubblicata online per puro divertimento. In questo caso lo scopo è cambiato e non è compatibile con lo scopo iniziale. Sarebbe inoltre problematico individuare una base giuridica per tale elaborazione (pubblicazione).
Esempio: Il responsabile del trattamento che desidera caricare una registrazione su Internet deve basarsi su una base giuridica per tale trattamento, ad esempio ottenendo il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Un terzo destinatario dovrà effettuare la propria analisi giuridica, in particolare identificando la sua base giuridica ai sensi dell’articolo 6 per il suo trattamento (ad es. la ricezione del materiale).

2. Divulgazione di filmati alle forze dell’ordine

Anche la divulgazione delle registrazioni video alle forze dell’ordine è un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata per il controllore. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è legale se è necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento. Sebbene il diritto di polizia applicabile sia un affare sotto il controllo esclusivo degli Stati membri, esistono molto probabilmente norme generali che regolano il trasferimento delle prove alle forze dell’ordine in ogni
Stato membro. Il trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento è regolato dal GDPR. Se la legislazione nazionale impone al responsabile del trattamento di cooperare con le forze dell’ordine (ad es. indagini), la base giuridica per la trasmissione dei dati è l’obbligo giuridico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c). La limitazione delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 4, non è quindi spesso problematica, poiché la divulgazione risale esplicitamente alla legislazione degli Stati membri. Una considerazione dei requisiti speciali per un cambiamento di destinazione nel senso della lettera a – e non è quindi necessaria.

Esempio: Una telecamera viene installata in un negozio per motivi di sicurezza. Il proprietario del negozio crede di aver registrato qualcosa di sospetto nel suo filmato e decide di inviare il materiale alla polizia (senza alcuna indicazione che ci sia un’indagine in corso di qualche tipo). In questo caso il titolare del negozio deve valutare se le condizioni di cui, nella maggior parte dei casi, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), sono soddisfatte. Questo avviene di solito se il proprietario del negozio ha il ragionevole sospetto che sia stato commesso un reato

Esempio: Il proprietario di un negozio registra i filmati all’ingresso. Il filmato mostra una persona che ruba il portafoglio di un’altra persona. La polizia chiede al controllore di consegnare il materiale per aiutarla nelle indagini. In tal caso, il titolare del negozio utilizzerebbe la base giuridica di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (obbligo giuridico) in combinato disposto con la legge nazionale pertinente per l’elaborazione del trasferimento.

Il trattamento dei dati personali da parte delle stesse forze dell’ordine non segue il GDPR (cfr. articolo 2, paragrafo 2, lettera d)), ma segue invece la direttiva sulle forze dell’ordine (EU2016/680).