L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre 2021 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
Il Consiglio dei Ministri n. 36 (16 settembre 2021) ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e nel settore privato, estendendo l’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il decreto – n. 127/2021 – è stato ufficializzato con la pubblicazione in Gazzetta n. 226/2021.
Per effetto delle misure in esso contenute, il datore di lavoro dovrà effettuare il controllo del certificato verde con le modalità previste dal D.P.C.M. 17/06/2021. Entro il 15 ottobre 2021, egli dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche:
Ai lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 viene comunicata l’immediata sospensione dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione stessa, ed in ogni caso sino al 31/12/2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
Le sanzioni
Il decreto-legge n. 127/2021, nel prevedere l’obbligo del Green pass per il personale, stabilisce che se il lavoratore comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, egli è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione della certificazione.
Nessuna conseguenza disciplinare è prevista dal decreto definitivo; inoltre, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È, tuttavia, prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che hanno avuto accesso in azienda violando l’obbligo di esibire il Green pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, di cessazione dello stato di emergenza).
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Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.
Per casistiche specifiche si rimanda alla pagina delle FAQ sui siti governativi; nello specifico, all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen
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