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Sicurezza sul lavoro: “vigilanza” del lavoratore e conformità dei dispositivi

La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza e salute sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 6 del 2018, torna ad intervenire in materia di vigilanza sui dispositivi di sicurezza assegnati ai lavoratori. In particolare, con riferimento al settore dei trasporti, si chiarisce che non è sufficiente l’adozione di dispositivi conformi, ma è necessario valutare le iniziative promosse in relazione all’attività aziendale e alle mansioni svolte dagli operatori.

 

Con l’interpello n. 6 del 24 luglio 2018, il Ministero del Lavoro, a riscontro dell’istanza avanzata dall’organizzazione Cub Trasporti fornisce il proprio parere in merito all’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore per la salute e sicurezza sul lavoro utilizzando appositi dispositivi. Il Ministero del Lavoro coglie l’occasione per ribadire che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, è tenuto a porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo».

 

Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro,
individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in
essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo».