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Sono legittime le lettere di società pubbliche o private riguardante l’invio dell’avviso di scadenza Revisione della propria vettura?

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436;

VISTO il r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, che contiene le disposizioni di attuazione del r.d.l. n. 436/1927;

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 187;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992, n. 514, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, per l´attuazione dell´art. 7 della legge 9 luglio 1990 n. 187;

VISTA la nota del Ministero delle Finanze del 2 luglio 1994;

VISTO il regolamento di accesso al sistema informativo centrale dell´ACI (emanato ai sensi dell´art. 23, comma 4 del citato d.m. 2 ottobre 1992, n. 514), approvato il 21 giugno 1995 e successivamente modificato ed integrato in data 19 giugno 2002;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1. Il Garante ha ricevuto varie segnalazioni con le quali alcuni proprietari di veicoli hanno paventato un illegittimo trattamento dei loro dati personali contenuti nel Pubblico Registro Automobilistico.

In particolare, i segnalanti hanno lamentato di aver ricevuto, attraverso il servizio postale e senza aver fornito alcun consenso al riguardo, numerose comunicazioni ritenute di natura commerciale, recanti non solo il preavviso di imminente scadenza del periodo di revisione delle loro autovetture, ma anche indicazioni relative ad officine presso cui eventualmente recarsi per effettuare le verifiche e le relative revisioni dei mezzi. In taluni casi, è stato lamentato anche l´invio di moduli da compilare per finalità di ricerca economico-sociale o statistica.

2. In ragione di ciò, l´Autorità ha avviato appositi accertamenti, inviando all´Automobil Club d´Italia (in prosieguo, A.c.i.) ed alle varie società coinvolte nella vicenda specifiche richieste di informazioni, volte a chiarire i presupposti giuridici e le modalità dei trattamenti di dati posti in essere; all´esito dell´istruttoria, è risultato che tali comunicazioni sono state per lo più inviate da società private operanti nel settore automobilistico, soprattutto da autofficine autorizzate che offrono servizi di revisioni di autovetture, nonché da società operanti nel settore dei servizi di ricerca e consulenza in campo automobilistico.

In particolare, è stato possibile appurare che dette società hanno acquisito i dati personali degli automobilisti direttamente dal Pubblico Registro Automobilistico, presentando apposita richiesta all´ A.c.i., il quale, ai sensi dell´art. 22, comma 3 del decreto del Ministero delle Finanze 2 ottobre 1992, n. 514, avrebbe concesso loro la “fornitura dei dati” in base ad apposite convenzioni, che consentirebbero di utilizzare i dati anagrafici estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per i soli “compiti di istituto” delle società richiedenti.

3. Preliminarmente, al fine di valutare la legittimità di tali accessi alle informazioni contenute nel Pubblico Registro Automobilistico, è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il Pubblico Registro Automobilistico, istituito con r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, è nato per assicurare un regime di pubblicità legale con riguardo al trasferimento della proprietà e ai vincoli di privilegio costituiti sugli autoveicoli (art. 6, r.d.l. n. 436/1927).

La sua gestione è stata attribuita all´ACI, che ha natura di ente pubblico non economico.

L´art. 11, al comma 1, stabilisce che “presso ogni sede provinciale dell´ACI è istituito un Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la libera circolazione”; inoltre, il successivo comma 3 prevede che “chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel Pubblico Registro o il certificato che non ve ne è alcuna”.

In sintonia con tale disposizione, il r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 (di attuazione del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), contempla la possibilità per i funzionari del P.R.A. di rilasciare, su domanda, copie di iscrizioni, di annotazioni o di certificati negativi.

Successivamente, con legge 9 luglio 1990 n. 187, il P.R.A. è stato automatizzato e, con successivo Decreto del Ministero delle Finanze (n. 514 del 2 ottobre 1992), sono state determinate le modalità e le procedure “concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti”. In particolare, con specifico riferimento alla “fornitura” di dati, l´art. 22 di tale decreto ha stabilito che l´A.C.I., tramite il Sistema informativo centrale:

1) permette la conoscenza dei dati relativi allo stato giuridico attuale di un veicolo, “a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque”;

2) può fornire (gratuitamente) i dati contenuti nel registro del P.R.A. “agli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonché alle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato”;

3) può fornire “dati e statistiche”, oltre che all´ISTAT, “a categorie di soggetti per i quali il Ministero delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l´ACI procede alla fornitura dei dati e statistiche in base ad apposita convenzione”.

Proprio in ragione di tale disposizione, l´A.c.i., con richiesta del 2 giugno 1993, ha sottoposto al vaglio del Ministero delle Finanze un elenco di categorie di utenti, chiedendo di verificare se per essi sussistessero le condizioni per accedere ai dati ed alle statistiche in questione.

Con nota del 2 luglio 1994, il Ministero, dichiarando di non avere “nulla da osservare circa la fornitura di dati e statistiche di cui al cennato elenco”, ha implicitamente legittimato anche le società del settore automobilistico e le società private di ricerca e consulenza economiche-sociali (espressamente menzionate in detto elenco) a ricevere i dati contenuti nel pubblico registro, riconoscendo riguardo ad esse la sussistenza del rilevante interesse pubblico alla cognizione richiesto dall´art. 22 del decreto ministeriale n. 514/1992.

Successivamente, le medesime categorie di soggetti sono state ricomprese anche nel “Regolamento per l´accesso al sistema informativo centrale dell´ACI” (emanato ai sensi dell´art. 23, comma 4 del citato d.m. 2 ottobre 1992, n. 514), approvato dall´Ente il 21 giugno 1995 e poi modificato ed integrato il 19 giugno 2002, anche al dichiarato fine di adeguarne il contenuto alla legge n. 675/1996, medio tempore entrata in vigore. In particolare nel predetto regolamento è stato ribadito che, “valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto, in caso di collegamento telematico, della disponibilità di collegamenti al momento della concessione”, sono ammesse a fruire del servizio di fornitura di dati e statistiche ex art. 22, 3° comma del d.m. delle Finanze 514/92 anche “le società costruttrici di veicoli e, in genere, società del settore automobilistico” (art. 3, lett. d), nonché “società private di ricerche e consulenze economico-sociali” (art. 3, lett. h).

4. Con particolare riferimento, infine, alla disciplina in materia di protezione dei dati, occorre rammentare che il Codice, per il trattamento delle informazioni presenti nei pubblici registri (tra cui il P.R.A.) non richiede il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c); inoltre, in relazione all´eventuale comunicazione dei dati del P.R.A. a privati o a enti pubblici economici, trovano applicazione, rispettivamente, l´art. 19 comma 3 (ove di tratti di dati ordinari) e l´art. 21 del Codice (in caso di dati giudiziari).

In ogni caso, resta salva l´applicazione delle “regole generali per il trattamento dei dati personali” (artt. 11 ss. del Codice) e, in particolare, del principio di finalità, in forza del quale i dati personali, “raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi”, possono essere “utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi” (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

5. Alla luce del quadro normativo sostanziale sopra ricostruito, deve ritenersi che le norme di rango primario e secondario che regolano il funzionamento del P.R.A. e dell´A.c.i. siano in grado di disciplinare adeguatamente anche la comunicazione dei dati conservati nel P.R.A. ai soggetti privati.

A ciò aggiungasi che il Ministero delle Finanze, con la nota del 2 luglio 1994, ha valutato la sussistenza di un interesse rilevante a conoscere tali informazioni per le società operanti nel settore automobilistico –tra le quali vanno ricomprese anche quelle che offrono servizi di revisione delle autovetture- e per le società che effettuano servizi di ricerca e consulenza in campo automobilistico; tali società, poi, in virtù di un´espressa previsione contenuta nel citato “Regolamento per l´accesso al Sistema informativo centrale dell´ACI”, sono state ricomprese tra i soggetti cui è consentito “l´accesso al servizio, avente ad oggetto la fornitura di dati e statistiche ex art. 22, 3 comma, del d.m. delle Finanze 514/92” (art. 3).

Però, alla luce dei principi posti dall´art. 11 del Codice e, segnatamente, di quello sulla “compatibilità” delle operazioni di trattamento con gli scopi che hanno determinato l´originaria raccolta dei dati, il trattamento di tali informazioni da parte delle suddette società può ritenersi lecito solo qualora si esplichi nell´invio di comunicazioni di particolare interesse per gli utenti (quale, ad esempio, l´avviso di prossima scadenza del periodo di revisione delle autovetture e l´eventuale indicazione di officine autorizzate a compiere l´attività di revisione), oppure nell´invio di moduli da compilare per finalità di ricerca economico-sociale o statistica, trattandosi di operazioni in grado di favorire la realizzazione di fondamentali “interessi generali dell´automobilismo italiano”, migliorando la sicurezza nella circolazione degli autoveicoli e “la diffusione di una cultura dell´auto in linea con i principi della tutela ambientale” (cfr. artt. 1 e 4 dello Statuto A.c.i.).

Ne deriva che, le società del settore automobilistico e le società private di ricerche e consulenze economico-sociali, senza il consenso degli interessati, possono utilizzare i dati personali provenienti dal Pubblico Registro Automobilistico per inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, ivi comprese quelle concernenti l´imminente scadenza delle revisioni auto, nonché i moduli relativi ad attività di ricerca economico-sociale o statistica, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice.

Al contrario, la compatibilità delle operazioni viene meno -e, quindi, il trattamento dei dati acquisiti presso il P.R.A. deve ritenersi illecito- tutte le volte in cui, per mere finalità di marketing, in tali comunicazioni vengano inserite informazioni di natura commerciale (ad esempio, possibili offerte su pezzi di ricambio o su accessori in vendita presso i centri di revisione), per la cui ricezione i singoli interessati non abbiano rilasciato uno specifico consenso. Infatti, i dati contenuti nel P.R.A., per quanto pubblici, non sono suscettibili di utilizzo per scopi direttamente commerciali o pubblicitari, perché del tutto avulsi dall´interesse pubblico cui è ispirato il sistema.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

– dichiara legittimo l´utilizzo, senza il consenso degli interessati, dei dati personali provenienti dal Pubblico Registro Automobilistico, ove effettuato dalle società del settore automobilistico e dalle società private di ricerche e consulenze economico-sociali per inviare comunicazioni di particolare interesse per gli utenti, ivi comprese quelle concernenti l´imminente scadenza delle revisioni auto e quelle relative ad attività di ricerca economico-sociale o statistica;

– vieta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e  154, comma 1, lett. d) del Codice, alle società del settore automobilistico ed alle società private di ricerche e consulenze economico-sociali di trattare ulteriormente i dati personali acquisiti presso il Pubblico Registro Automobilistico per finalità di comunicazione commerciale e per l´invio di materiale pubblicitario, in assenza di consenso dell´interessato.