TUTTE LE FARMACIE DEVONO REGIRE E DETENERE UN AGGIORNATO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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TUTTE LE FARMACIE DEVONO REGIRE E DETENERE UN AGGIORNATO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per agevolare l’identificazione e l’analisi dei dati trattati, la valutazione dei rischi, l’adozione di misure adeguate a proteggere i dati e aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei soggetti
coinvolti, tutte le farmacie, come del resto tutte le imprese o i professionisti che trattano dati sanitari, devono obbligatoriamente detenere, in forma scritta, anche in formato elettronico, un
registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte sotto la propria responsabilità (art 30, paragrafo 5 ).
Il Garante ha affermato che si tratta di “uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda (in questo caso della farmacia n.d.r)”. Su richiesta, la farmacia deve mettere a disposizione il registro a disposizione dell’autorità di
controllo. Il contenuto minimo obbligatorio del registro è indicato nel regolamento.