Cassa integrazione: come funziona la proroga con il decreto Agosto

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Cassa integrazione: come funziona la proroga con il decreto Agosto

Il decreto Agosto si apre proprio con la parte relativa al Lavoro e all’articolo 1 con la proroga di 18 settimane della cassa integrazione Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

In particolare potranno accedere alle 18 settimane di cassa integrazione, dopo l’autorizzazione delle prime 9 settimane, alcune aziende a decorrere dal 13 luglio e quindi per un tempo massimo stimato fino al 16 novembre 2020; dal 13 luglio 18 settimane si concludono il 16 novembre, ma la proroga arriva fino al 31 dicembre 2020.

Di pari passo andrà anche il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le aziende che terminerà con il periodo di cassa integrazione. Le 18 settimane di proroga della cassa integrazione del decreto Agosto non dovrebbero andare alle aziende che ne hanno usufruito a maggio e giugno, per queste tuttavia è comunque previsto un aiuto sotto forma di sgravio contributivo che vedremo di seguito.

Si legge chiaramente al comma 1 quanto segue:

“I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.”

Il comma 2 del suddetto articolo recita:

“Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.”

Per avere le ulteriori 9 settimane di cui al comma 2 senza oneri è necessario dimostrare una riduzione di almeno il 20% del fatturato. Il comma 2 del decreto continua:

“I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alla ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019”

Il contributo addizionale è pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
  • il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019 (comma 3).

Nel presentare la richiesta per le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione all’INPS deve essere autocertificata la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. INPS autorizza la cassa integrazione e sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza dell’autocertificazione si applica l’aliquota del 18% di cui sopra.

INPS e Agenzia delle Entrate effettuano le verifiche. Le domande di cassa integrazione devono essere inviate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto Agosto medesimo.

 

Per quanto riguarda le aziende che devono chiedere il pagamento diretto a INPS della cassa integrazione il comma dedicato recita:

“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”

Le stesse regole fin qui descritte, nei termini e nelle modalità, riguardano anche la cassa integrazione per gli operai agricoli CISOA. Per loro si tratta tuttavia di 50 giorni di cassa integrazione, ai 90 già previsti, per il periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Il decreto Agosto stabilisce che i termini decadenziali della cassa integrazione già previsti da altre disposizioni normative sono fatti salvi fino all’entrata in vigore dello stesso. Il comma 10 aggiunge:

“I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.”