Cassa integrazione: incentivi per chi rinuncia alla proroga

Cassa integrazione: come funziona la proroga con il decreto Agosto
17 Agosto 2020
Apprendistato e Fonarcom
8 Settembre 2020

Cassa integrazione: incentivi per chi rinuncia alla proroga

La cassa integrazione nel decreto Agosto presenta un’ulteriore novità e vale a dire che chi rinuncia alla proroga ottiene degli incentivi, come era stato già annunciato vale a dire quelle aziende che ne hanno fruito a maggio e giugno.

A trattare la questione l’articolo 3 del medesimo decreto – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Recita il comma 1:

“1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.”

Se si rinuncia alla proroga delle 18 settimane di cassa integrazione del decreto Agosto si ottiene l’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro per quattro mesi. Vale dunque per le aziende che hanno usifruito della cassa integrazione a maggio e giugno.

Ovviamente, specifica il comma 2 del testo del decreto sempre all’articolo 3, che anche a questi datori di lavoro si applica il divieto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del decreto.

Nel caso di violazione del divieto si provvede alla revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e il datore di lavoro non potrà altresì richiedere la cassa integrazione.

Una normativa più stringente quindi per la cassa integrazione quella prossima ad entrare in vigore. Sempre nel decreto Agosto, al medesimo articolo, si legge che l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.