L’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 al comma 6 prevede la obbligatorietà di un servizio di prevenzione e protezione interno e quindi di un
RSPP interno “nelle aziende industriali sopra i 200 lavoratori”.
Ci si è posti il problema di come si debba interpretare la definizione di “impresa industriale” e se tale misura numerica riferita ai lavoratori si debba applicare solo ad alcune imprese e non ad altre (agricole, commerciali, di servizi…).
La risposta della dottrina e della giurisprudenza non appare, a un approfondimento, univoca.
Infatti nelle definizioni classiche di economia aziendale l’impresa industriale è intesa come “un’azienda di produzione diretta che attua la trasformazione fisico tecnica di materie prime o semi lavorate in prodotti finiti, attraverso due tipi fondamentali di processi: la produzione in senso stretto, il montaggio o assemblaggio”
E sempre in dottrina troviamo definizioni del tipo: “per Lavorazione industriale o artigianale”: si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all’interno di un’unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di Servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non sia finalizzata esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale o di servizio”.
Tale lettura della dottrina sembra essere confortata da alcune disposizioni di legge tra le quali quelle richiamate dallalegge n. 49 del 1989 che all’articolo 49 disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali indicando i seguenti criteri:.
a)
settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello
spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attività di cui all’art. 2135 del codice civile ed all’art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
O ancora, sembra confortare questa interpretazione la
Circolare del Ministero del Lavoro n. 89 del 27 giugno del 1996 (“con l’aggettivo industriale si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali”, escludendo così “le attività dirette alla produzione di servizi (amministrative, finanziarie, turistiche, di distribuzione, commerciale, spettacolo, pulizia ecc.)”.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente dalla metà degli anni 90 non va tuttavia verso questa lettura univoca se si ragiona della materia della sicurezza sul lavoro, come ha annotato anche il dott. Raffaele Guariniello, Procuratore capo a Torino.
Infatti la Cassazione penale, sez Unite nella sentenza n. 9616 del 14 settembre 1995 ha così sancito: “Secondo le nozioni della scienza economica e quelle giuridico privatistiche (art. 2915 c.c.), le attività industriali e quelle commerciali sono dirette rispettivamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Con il termine “servizi” in economia si intendono tutte quelle utilità che non rientrano nella categoria dei beni materiali ma concorrono a soddisfare i bisogni dell’uomo”. Tuttavia una azienda che produce beni o servizi “può svolgere una attività industriale o una terziaria ma è sempre una azienda industriale”.
Vale a questo riguardo richiamare la sentenza n. 21987 del 19 maggio 2003 della Cassazione, sez. III: “ai sensi dell’art. 2195 comma 1 c.c., industriale deve ritenersi qualsiasi azienda imprenditoriale che abbia ad oggetto la produzione di beni o servizi”. Infatti il codice civile nell’esplicitare l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese fa riferimento agli imprenditori che “esercitano una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi”.
La Cassazione, richiamando l’art. 2195 del Codice civile, tende quindi a non distinguere tra impresa industriale ed impresa di servizi. Ciò sembra quindi spingere ad una lettura estensiva dell’art. 31 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008,
ovvero che è obbligatorio avere un RSPP interno anche per le imprese commerciali, in quanto “industriali” in senso esteso.
Con tutta evidenza è quindi difficile dare una indicazione netta ed esaustiva giacché entrambe le letture (dottrina e legislatore assicurativo da una parte e giurisprudenza dall’altra) sono confortate da valide argomentazioni, anche se la lettura giurisprudenziale pare assai più estensiva e in apparente contraddizione con quanto la legislazione speciale è andata producendo di altro e di oltre al codice civile.