Faq Dl Covid. Fragili: diritto allo Smart working non prorogato
31 Marzo 2022
Comunicazione collaborazioni
6 Aprile 2022

Smart working

Il Consiglio dei ministri, in data 31 marzo 2022, ha approvato 2 schemi di Decreti legislativi di recepimento delle Direttive UE relative all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Dir. 2019/1158/UE) e alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea (Dir. 2019/1152/UE).

I principali punti di novità sono i seguenti.

  • Entra a regime il congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto “alternativo”, che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
  • Riguardo al congedo parentale, è aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo (nuclei familiari monoparentali). Inoltre, passano da 6 a 9 i mesi di congedo parentale coperto da indennità. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%. È, infine, aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino per il quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
  • È esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Inoltre, tutti i datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti – in ogni caso – a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

 

  • dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili);
  • dai caregivers (art. 1, c. 255, L. 205/2017).

 

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.