La novità è contenuta in un emendamento al testo del Decreto Semplificazioni, in fase di conversione in legge e attualmente in esame al Senato.
A spiegare cosa cambia è il comunicato stampa del Ministero del Lavoro del 29 luglio 2022.
I datori di lavoro, come già ampiamente sperimentato in pandemia, dovranno comunicare al Ministero i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Viene meno, dunque, il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale.
In particolare, il nuovo articolo 41 bis relativo alla semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro modifica l’art. 23 della legge n. 81 del 2017, relativo all’accordo individuale tra le parti per il lavoro agile; L’emendamento in questione stabilisce che a partire dal 1° settembre 2022 verrà meno l’obbligo di comunicazione dell’accordo individuale oggi non effettuata solo in via straordinaria
Ricordiamo che il 31 agosto è ad oggi la data di scadenza per la proroga del regime semplificato di smart working attualmente in vigore.
Come si legge nel comunicato stampa del 29 luglio 2022, la misura è stata introdotta per rendere strutturale una procedura che è stata ampiamente sperimentata e utilizzata durante la pandemia.
L’obiettivo è semplificare la modalità di attuazione e comunicazione del lavoro agile visto il sempre maggiore utilizzo nelle aziende. In questo modo, inoltre, gli uffici ministeriali non saranno appesantiti con adempimenti superflui.
I datori di lavoro, quindi, dovranno semplicemente inoltrare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori interessati e data di inizio e fine della prestazione svolta in modalità agile.
Le informazioni trasmesse dai datori di lavoro saranno rese disponibili all’INAIL. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Le disposizioni per la stipula dell’accordo indivuduale sono previste dagli articoli 19 e 21 della legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi di riferimento. Le linee guida per una corretta applicazione sono state poi definite nel protocollo firmato dal Ministero del Lavoro e dalle Parti Sociali.
La comunicazione dell’accordo individuale è stata in vigore fino all’inizio della pandemia, quando è stata sospesa dal Decreto Rilancio per facilitare lo svolgimento del lavoro in modalità agile.
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