- inserite le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017
- inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016)
- sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria
- modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016
- modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016)
- sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
- inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale
- inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017
- inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016
- modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal 30/12/2016
- corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente)
- eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso
- inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 228, 229, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del preposto
- integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177” (LINK ESTERNO), pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015
Novità al testo di giugno 2016
Ecco il dettaglio delle modifiche agli articoli introdotte nella versione di giugno 2016:
- articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
- articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
- articolo 36 – Informazione ai lavoratori
- articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- articolo 222 – Definizioni
- articolo 223 – Valutazione dei rischi
- articolo 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
- articolo 228 – Divieti
- articolo 229 – Sorveglianza sanitaria
- articolo 234 (comma 1) – Definizioni
- articolo 235 – Sostituzione e riduzione
- articolo 236 (comma 4) – Valutazione del rischio
Sono state anche apportate modifiche agli allegati:
- allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- allegato XXV (sezione 3.2) – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- allegato XXVI (sezioni 1 e 5) – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
- allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi
Nella nuova versione, inoltre, vengono introdotti gli interpelli:
Inoltre sono apportate le seguenti modifiche:
- sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
- inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo
- corretti gli importi nella circolare 33/2009 circa la sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione
- corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis
- corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72
- inserito un estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14
- aggiornata, nelle copertine, la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni (in base agli aggiornamenti dei siti ministeriali)
- corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del dm 11 aprile 2011 (in materia di verifiche periodiche successive alla prima)
- inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (il link esterno).