È stato approvato il decreto trasparenza.
_E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto figlio del decreto legislativo numero 104 del 27 giugno 2022, provvedimento che recepisce la Direttiva (UE) 1152 del 2019 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Tutti questi elementi innovativi entreranno in vigore il 13 agosto 2022, come stabilito Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 pubblicato sulla GU Serie Generale n.176 del 29-07-2022. Si ricorda che l’iter della norma è iniziato con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, per poi passare alla trasmissione alle Camere alla conclusione del quale c’è stata la ratifica decisiva del 22 giugno e la pubblicazione in GU. Ma vediamo, per punti, le principali novità introdotte dal Decreto trasparenza sul lavoro e l’ambito di applicazione.
Il decreto trasparenza prevede la cosiddetta direttiva trasparenza, ovvero un obbligo di informazione da parte dei datori di lavoro su i contratti di lavoro di tutti i lavoratori.
1. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA
Il nuovo schema di Decreto trasparenza sul lavoro si applica a:
LAVORATORI ESCLUSI
Risultano esplicitamente esclusi dall’applicazione dal Decreto i seguenti lavoratori:
La norma modifica sostanzialmente il Decreto Legislativo 152 del 1997 che già prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di dare al dipendente tutte le informazioni concernenti il proprio rapporto di lavoro. Tale testo però consentiva anche il rinvio alla documentazione contrattuale. Ora vi è l’obbligo di fornire ulteriori informazioni relative a:
Il testo del Decreto trasparenza sul lavoro prevede che, qualora i datori di lavoro siano tenuti a erogare ai lavoratori la formazione necessaria per lo svolgimento dei loro compiti, venga garantita gratuitamente. Tale formazione va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, va svolta in concomitanza.
Attualmente, il datore di lavoro, pubblico e privato, deve fornire al lavoratore, entro 30 giorni dall’assunzione, le relative informazioni sul rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dal Decreto, il datore di lavoro deve adempiere ai nuovi obblighi informativi consegnando al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa alternativamente:
Laddove i suddetti documenti non contengano tutte le informazioni richieste, il Decreto trasparenza sul lavoro stabilisce di integrare l’obbligo informativo con un successivo atto scritto. In tal caso va consegnato al lavoratore entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di mancato, ritardato, o incompleto assolvimento dei suddetti obblighi informativi, il lavoratore potrà darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro che irrogherà una sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. La multa è quella prevista dall’articolo 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 1997.
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